PATRONATO ACLI. Pubblicato il nuovo strumento di lotta alla povertà e di inclusione sociale: il reddito di inclusione sociale (REI)

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È stato pubblicato il decreto legislativo 147/2017 che contiene “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” nota ai più come Reddito di inclusione sociale (ReI).

È vero che si tratta di un aiuto economico, ma attenzione deve essere “accompagnato” ad un progetto di reale inserimento sociale del richiedente e della sua famiglia!

Cosa prevede la norma

Istituisce – a partire dal 1° gennaio 2018 – quale misura unica nazionale di contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale il Reddito di inclusione, (ReI): una misura articolata in due componenti: un beneficio economico, Carta ReI;

una componente di servizi alla persona, in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare definito nel progetto personalizzato (rete dei servizi e degli interventi sociali).

REQUISITI

Il nucleo familiare al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

Per il 2018 con riferimento alla sua composizione, il nucleo familiare deve trovarsi al momento della richiesta in almeno una tra le condizioni qui sotto indicate:

  • presenza di un componente di età minore di anni 18;
  • presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore;
  • presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (non prima di 4 mesi dalla data presunta parto).
  • presenza di almeno un 55enne, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale ex art. 7 L. 604/1966, che abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.

Con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere congiuntamente:

  • cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni;

Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

  • un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
  • un valore dell’ISRE (situazione reddituale diviso scala equivalenza specifica del nucleo) non superiore ad euro 3.000;
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
  • un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente
  • il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;
  • un valore non superiore alle soglie di cui ai numeri 1 e 2 relativamente all’ISEE e all’ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata nei casi e secondo le modalita’ di cui agli articoli 10 e 11;

Con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

  • nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta, fatti
  • salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
  • nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

Come si otterrà

I Comuni attiveranno appositi sportelli ad hoc presso i quali saranno raccolte le domande. Il Comune avrà dieci giorni per trasmettere la richiesta all’Inps. Il ReI potrebbe quindi essere erogato nell’arco di 3 settimane dalla domanda (in presenza di tutti i requisiti e di tutta la documentazione completa). L’erogazione avverrà tramite una CARTA di pagamento elettronica denominata Carta ReI. l’INPS verificherà il possesso dei requisiti ed erogherà il beneficio economico tramite una carta elettronica:

Carta Rei

Connesso al beneficio economico è predisposto un progetto personalizzato che prevede impegni a cui richiedente e componenti del nucleo beneficiari sono tenuti ad attenersi, pena l’applicazione di sanzioni.

Compatibilità

È escluso l’accesso al ReI se si sta percependo l’indennità Naspi o altri ammortizzatori sociali per la disoccupazione. Il beneficio è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, da parte di uno o più componenti del nucleo, sempre nel rispetto dei limiti ISEE e ISRE.

Le prossime settimane saranno dedicate ai preparativi e all’ organizzazione necessarie per l’operatività del nuovo strumento: dal 1° dicembre dovrebbe essere possibile inoltrare le prime domande ed avere così a gennaio 2018 si potranno attivare le prime Carte ReI ed i primi progetti di reinserimento lavorativo e sociale.

FONTE: PATRONATO ACLI