ACLI COLF. L’assenza ingiustificata è motivo di licenziamento

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licenziamento-colfL’art. 21 del Contratto collettivo nazionale (Ccnl) prevede che “le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente giustificate al datore di lavoro” aggiungendo poi che “le assenze non giustificate entro il quinto giorno, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento”.

In questo caso dunque la lavoratrice che non rientra al lavoro il giorno stabilito a conclusione del periodo di ferie o permesso, senza addurre alcuna giustificazione, contravviene ai propri obblighi contrattuali e può essere sicuramente licenziata per giusta causa.

Per evitare ogni contestazione, è però necessario, in primo luogo, munirsi di una lettera sottoscritta dalla lavoratrice di richiesta del periodo di ferie o permesso, in cui sia esattamente indicato il giorno previsto di rientro, con l’avvertimento che il mancato rientro sarà considerato assenza non giustificata.

L’art. 21 del Ccnl impone, inoltre, una procedura di contestazione che il datore di lavoro deve attivare: è necessario inviare una lettera di contestazione alla lavoratrice presso il domicilio eletto nella lettera di assunzione e, decorsi i cinque giorni previsti dal Ccnl per la giustificazione dell’assenza o della causa di forza maggiore che ne ha reso impossibile la comunicazione, è possibile procedere con il licenziamento, che deve essere comunicato alla lavoratrice per iscritto  sempre all’indirizzo indicato nella lettera di assunzione.

Fonte: ACLI