ACLI COLF. Licenziamento con preavviso

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arton30293Nel rapporto di lavoro domestico, le parti sono libere di sciogliere il vincolo lavorativo in qualsiasi momento e senza indicare una particolare ragione giustificatrice, salvo l’obbligo del preavviso.

Infatti, l’art. 39 del CCNL dei lavoratori domestici stabilisce che il rapporto di lavoro può essere sciolto dal datore di lavoro, con un preavviso minimo stabilito in relazione all’orario di lavoro e all’anzianità di servizio, come di seguito riportato:

  • Per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:

– fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro (15 giorni di calendario);

– oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro (30 giorni di calendario).

  • Per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:

– fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro (8 giorni di calendario);

– oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro (15 giorni di calendario).

Nel caso in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento nel periodo immediatamente successivo al termine del congedo per maternità obbligatorio, tali termini sono raddoppiati.

In caso di mancato o insufficiente preavviso, il datore di lavoro dovrà versare un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.

E’ ammesso il licenziamento senza preavviso, solo per mancanze così gravi, da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro.

Fonte: ACLI