ACLI. Pensione, reversibilità anche per i figli

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In caso di decesso di un genitore hanno diritto alla pensione ai superstiti il coniuge ed i figli minori, indipendentemente dalla loro capacità di essere economicamente autosufficienti. La quota di pensione ai superstiti spetta anche ai i figli maggiorenni che non svolgano attività lavorativa e al momento del decesso siano:

  • inabili e a carico del genitore deceduto
  • studenti fino a 21 anni in caso di frequenza di scuola media o professionale
  • studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea, ma non oltre il 26° anno di età.

I figli maggiorenni studenti devono risultare a carico del genitore al momento del decesso e non devono prestare attività lavorativa. Quando si parla di “figlio a carico” ai fini del diritto alla quota di reversibilità non ci si riferisce al concetto di familiare fiscalmente a carico.

Si ha un figlio maggiorenne a carico tutte le volte che il genitore provvede al mantenimento del figlio (requisito presunto in caso di convivenza) e quando il figlio risulta non avere autosufficienza economica e quindi quando il genitore provvede con continuatività alle necessità quotidiane del figlio. Il figlio studente deve risultare iscritto a un corso del secondo ciclo di istruzione e di formazione professionale o al sistema universitario, Afam (Conservatori di musica), Its (Istituti tecnici superiori).

Non viene meno il diritto alla pensione di reversibilità, in linea generale, neanche per lo studente iscritto ai singoli corsi, in Erasmus, o per quello iscritto a un master universitario o che frequenti un corso di Dottorato di Ricerca (sempre nei limiti del 26° anno di età).

Per quanto riguarda gli universitari all’estero non hanno minori diritti rispetto agli altri studenti ma è necessario che gli uffici regionali del Miur indichino a quale percorso dell’ordinamento italiano corrisponde il corso di studio svolto all’estero.

FONTE: ACLI