CAF ACLI. Sostituzione caldaia e bonus mobili

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L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 3/E del marzo 2016, ha fornito alcune delucidazioni su aspetti relativi alla detraibilità delle spese. Uno di questi è la possibilità o meno di godere del bonus mobili a seguito della sostituzione della caldaia.
La questione era stata già affrontata in una Circolare precedente (la 11/E del 2014), che spiegava che quando sussiste l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, l’intervento viene “a tutti gli effetti assimilato a manutenzione straordinaria” e di conseguenza è suscettibile di bonus mobili, mentre per altri interventi di risparmio energetico debbono sussistere le condizioni oggettive di manutenzione straordinaria.
Secondo l’Agenzia delle Entrate assodato “che gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa”, mentre “negli altri casi dovrà esserne valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria”, è utile rammentare che cosa dice il Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) a proposito della manutenzione straordinaria, nella quale sono ricomprese anche “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso”.
Nella definizione si fa dunque riferimento a opere finalizzate alla realizzazione di servizi tecnologici, tra i quali è ovvio trovare anche la sostituzione delle caldaie, per cui “la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di manutenzione straordinaria, consente l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente”.

Fonte: CAF ACLI