CAF ACLI. Bonus arredi e bonus giovani coppie: non sono cumulabili

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Pacs-come-scrivere-un-patto-di-convivenza-per-coppie-di-fatto-451x270Nel caso in cui una giovane coppia voglia usufruire dei Bonus arredi standard e del Bonus alle giovani coppie, questi sono applicabili simultaneamente sull’acquisto di arredi destinati a immobili differenti. Al contrario, qualora gli arredi fossero destinati allo stesso immobile, i due bonus sarebbero non cumulabili. Il chiarimento si evince nella circolare 7/E dell’Agenzia delle Entrate, nella quale, appunto, viene specificato che il bonus arredi declinato nella sua formula classica, ovvero quella legata alle ristrutturazioni o alle manutenzioni straordinarie, “non è cumulabile con quella prevista per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale acquistata dalle giovani coppie (tra l’altro valida solo per le spese effettuate sino al 31-12-2016 in quanto non prorogata per il 2017, ndr)”. Le giovani coppie che costituiscono un nucleo composto da coniugi o da conviventi  da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due non abbia superato i trentacinque anni, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.
Ai fini della richiesta del beneficio è necessario che: il vincolo matrimoniale risulti nel 2016; in caso di convivenza essa deve durare da almeno tre anni; non aver superato, almeno da parte di uno dei due, i 35 anni di età; essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
La coppia, o uno solo dei componenti, se beneficia, anche parzialmente, del bonus mobili e grandi elettrodomestici a seguito di lavori di ristrutturazione, non potrà beneficiare anche del bonus mobili giovani coppie per l’arredo del medesimo immobile. Al contrario, è possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni, se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative differenti.

FONTE: ACLI