CAF ACLI. Bonus mobili: sostituzione della caldaia

1557

bonus-mobili-2016_NG3L’Agenzia delle Entrate che con la Circolare 3/E del 2 marzo 2016 ha fornito alcune delucidazioni su certi aspetti relativi alla detraibilità delle spese nel 730. Uno di questi è appunto la possibilità o meno di godere del bonus mobili a seguito della sostituzione della caldaia. In altri termini, la domanda che in molti si pongono è questa: sostituendo la caldaia del mio appartamento, e quindi applicando il bonus ordinario del 50% sulla sostituzione, posso poi richiedere l’ulteriore sconto fiscale sull’acquisto dei mobili nuovi?
Il bonus mobili, lo ricordiamo, è quel beneficio introdotto dal Governo Letta che permette una detrazione fiscale del 50%, entro una soglia di spesa pari a 10.000 euro, connessa all’acquisto di nuovi arredi o elettrodomestici, a condizione che la casa cui sono destinati gli arredi/elettrodomestici sia soggetta a determinati lavori. È una detrazione, insomma, che non si “sposa” con qualunque tipologia di lavoro. Prima di tutto non viene applicata in presenza di interventi per i quali sia richiesta la detrazione del 65%. Seconda cosa, anche ammettendo che il lavoro eseguito dia il diritto all’altra detrazione del 50%, ciò non darebbe per scontata la successiva applicazione del bonus mobili, proprio perché il bonus mobili trova spazio solo in presenza di determinati lavori che danno diritto al 50%, vale a dire lavori di:

  • manutenzione ordinaria (solo se effettuata su parti comuni di edifici residenziali);
  • manutenzione straordinaria (sia su parti comuni che su singole unità immobiliari residenziali);
  • restauro e risanamento conservativo (sia su parti comuni che su singole unità immobiliari residenziali);
  • ristrutturazione edilizia (sia su parti comuni che su singole unità immobiliari residenziali);
  • interventi edilizi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi.

Dunque, la sostituzione della caldaia può costituire un presupposto per la futura applicazione del bonus mobili? Secondo l’Agenzia delle Entrate, sì. Ora, assodato che “che gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa”, mentre “negli altri casi dovrà esserne valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria” (Testo Unico dell’Edilizia – Dpr 380/2001).
L’Agenzia delle Entrate è poi tornata a ribadire nella Circolare 3/E/2016 che “la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di manutenzione straordinaria, consente l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente”. Nella sostanza, laddove la sostituzione della caldaia produca un risparmio energetico “rispetto alla situazione preesistente”, il bonus mobili è applicabile.

Fonte: ACLI