CAF ACLI. Detrazione sul mutuo ipotecario per il coniuge superstite

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Nell’ultima Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, la 129/e/17, si evince che il coniuge superstite che a seguito del decesso dell’altro coniuge provveda alla voltura del mutuo ipotecario contratto ai fini della costruzione o ristrutturazione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, potrà usufruire in formula piena della detrazione applicata agli interessi passivi e ai relativi oneri accessori.
Sostanzialmente vi si espone il caso di un contribuente che a seguito della morte della moglie ha eseguito la voltura del finanziamento – stipulato originariamente a nome di lei – per la ristrutturazione dell’abitazione principale, abitazione di cui il marito era comunque co-titolare già insieme alla moglie deceduta. L’interpello del marito ruotava dunque intorno al dubbio se sia o meno possibile per un coniuge superstite, comunque co-titolare dell’abitazione principale, portarsi in detrazione, previo accollo, gli interessi relativi al mutuo – o a quote di esso – che in circostanze normali sarebbero stati detratti dal coniuge.
La risposta dell’amministrazione è stata positiva, ed ha chiarito l’aspetto parallelo dei mutui contratti per il semplice acquisto dell’abitazione. In sintesi vi sono due regolamenti – da una parte la detraibilità dei mutui sull’acquisto, dall’altra quella dei mutui sulla costruzione/ristrutturazione – vanno di pari passo, prevedendo in entrambi i casi l’ammissibilità di trasferire il beneficio fiscale al coniuge superstite che si accolli le quote precedentemente intestate al deceduto.
Nella suddetta risoluzione l’Agenzia ricostruisce sinteticamente la disciplina della detrazione sugli interessi passivi dei mutui ipotecari stipulati per la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale, ricordando che tale sgravio è ammesso, nella misura del 19% su un ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro, a condizione che:

  • l’unità immobiliare sia quella nella quale il contribuente (o i suoi familiari) intendono dimorare abitualmente;
  • l’immobile diventi abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori;
  • il contratto di mutuo sia stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;
  • i lavori di costruzione siano ultimati entro il termine previsto dal titolo abilitativo, salvo possibilità di proroga;
  • il mutuo sia stipulato nei sei mesi antecedenti all’inizio dei lavori ovvero nei diciotto mesi successivi.

Un ruolo fondamentale in questi casi viene svolto dai regolamenti in materia edilizia, in particolare dalle abilitazioni locali. È infatti disposto che “per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione”.
Per questo motivo, ricordano le Entrate, quando si parla specificatamente di detrazione applicata ai mutui di costruzione o ristrutturazione dell’immobile, è necessaria la presenza di un provvedimento di abilitazione comunale nel quale venga esplicitato che i lavori eseguiti rientrano nell’ambito normativo, cosa ovviamente non richiesta ai fini della detrazione sui semplici mutui di acquisto. Laddove invece mancasse il provvedimento, il contribuente sarebbe comunque tenuto a conservare un’analoga sottoscrizione firmata dal responsabile del competente ufficio comunale.
In conclusione, fatta l’ipotesi di due coniugi contitolari dell’abitazione principale, per il cui acquisto, o la cui ristrutturazione/costruzione, sia stato stipulato a suo tempo un mutuo ipotecario, e ipotizzando inoltre che il mutuo sia stato intestato al 50% fra entrambi i coniugi, se uno dei due venisse a mancare prima dell’estinzione del mutuo, sarà possibile per il coniuge rimasto in vita accollarsi l’altra quota intestata al deceduto e godere così, anche su quella, della detrazione applicata agli interessi passivi.

Fonte: CAF ACLI