CAF ACLI. Imu e Tasi al termine del saldo

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I possessori di immobili (non abitazioni principali) saranno chiamati a chiudere i conti con l’Imu e la Tasi del 2017. Il versamento è quello relativo al saldo, ovvero l’altra metà dell’imposta dopo la rata di acconto già pagata a giugno. Le regole sono ormai quelle note, entrate in pista dal gennaio 2016, che hanno cancellato in primis l’obbligo di versamento per le abitazioni principali non di lusso, affrancando di conseguenza dalla famosa “quota occupante” anche gli inquilini che mantengono residenza e domicilio negli immobili di cui risultano affittuari.

Fatta quindi eccezione per le dimore accatastate in A1, A8 e A9, che continueranno a pagare entrambi i tributi (godendo comunque della detrazione fissa pari a 200 euro).

D’altro canto Imu e Tasi restano sempre vive per tutti gli altri immobili, locati o meno, anche se con delle “variazioni” su tema.

Occorrerà infatti per il saldo di fine anno sincerarsi dell’eventuale cambio d’aliquota rispetto a giugno. I Comuni, hanno avuto tempo fino al 14 ottobre (scadenza perentoria non prorogabile) per inserire nel Portale del federalismo fiscale le delibere definitive coi tributi dovuti per l’anno in corso; questo significa che le aliquote su cui è stato calcolato l’acconto potrebbero non essere più valide.

In tal caso bisognerà ricalcolare, con la nuova aliquota, il tributo complessivo per tutto il periodo di possesso protrattosi nell’arco dell’anno, e successivamente sottrarre la rata di acconto. Resta comunque il fatto che secondo quando disposto dalla Finanziaria 2017 (la quale ha prorogato una disposizione già in essere nel 2016) è stato espressamente vietato ai Comuni, nell’ottica di un complessivo contenimento della pressione tributaria, di deliberare nuove maggiorazioni Imu/Tasi salvo mantenere quelle già valide per gli anni precedenti. In parole povere era impossibile per i Comuni deliberare ulteriori aumenti rispetto ai livelli impositivi già raggiunti nel 2015.

Una delle novità principali stabilite lo scorso anno è stata l’agevolazione sugli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, che si traduce in pratica in uno sconto al 50% sulla base imponibile soggetta a imposta (sia ai fini Imu che ai fini Tasi). È necessario però che comodante e comodatario abbiano la residenza nello stesso Comune e che il comodante non possegga altri immobili a parte quello concesso in comodato e l’eventuale sua abitazione principale.

C’è poi lo sconto del 25% – questa volta applicato direttamente sulle imposte – riservato agli immobili affittati a canone concordato.

FONTE: CAF ACLI