CAF ACLI. Modello 730: se cambia il sostituto il debito si paga con F24

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La dichiarazione dei redditi riportante i dati del sostituto d’imposta è da considerarsi validamente presentata anche se, di seguito alla presentazione del modello, il rapporto di lavoro sia cessato a causa del licenziamento o delle dimissioni del dichiarante. Molto spesso i contribuenti, dopo aver chiuso il rapporto di lavoro con una certa azienda, chiedono informazioni sul da farsi in caso di conguagli a credito o a debito risultanti dal 730 già presentato, sul quale, però, erano stati indicati i riferimenti del vecchio sostituto. Il caso classico è quello del dipendente che, successivamente all’inoltro della dichiarazione, si trovi a cambiare lavoro. Ipotizzando allora che dalla dichiarazione 730 risultasse un esito a debito, si porrà il problema di come pagare il debito residuo, non più trattenibile in busta paga dal vecchio datore di lavoro.
Il 730, di norma, permette di imboccare la corsia preferenziale del versamento o del rimborso direttamente in busta paga, senza che il contribuente faccia nulla, se non attendere il mese di luglio (agosto per i pensionati) nel quale il datore di lavoro gli tratterrà/rimborserà il debito/credito sullo stipendio; ma se la busta paga non c’è più, il problema allora si pone.
Vediamo dunque cosa succede nei due casi di debito o credito, qualora il dichiarante, al momento del conguaglio, non sia più provvisto del sostituto indicato in precedenza.
A rispondere è stata nel 2013 la Circolare 14/E dell’Agenzia delle Entrate secondo la quale “in caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati (…) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti”. Se dunque, in un momento successivo alla consegna del 730, il contribuente cessa il proprio rapporto di lavoro, per un licenziamento o per dimissioni, a prescindere da quale sia la sua condizione nell’ immediato (potrebbe essere infatti essere occupato in una nuova azienda o rimanere disoccupato), è comunque alla vecchia azienda, cioè all’ ex sostituto d’imposta, che spetterà l’onere dei rimborsi fiscali, e tali rimborsi avverranno con la conseguente riduzione delle ritenute sui compensi degli altri dipendenti. Qualora però il conguaglio a credito non dovesse essere effettuato, il contribuente, seppur con tempi più rallentati, avrebbe comunque la possibilità di recuperare quel credito presentando la dichiarazione dei redditi l’anno successivo.
Viceversa in caso di debito, il sostituto d’imposta, non avendo la possibilità materiale di effettuare il conguaglio (non c’è infatti la busta paga da cui trattenere l’importo), “comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente (tramite F24, ndr). In alternativa, i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta”.

Fonte: CAF ACLI