CAF ACLI. PRIMA CASA: L’INTERMEDIAZIONE E’DETRAIBILE

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Mi sono accorto di non aver accluso nel 730 le fatture di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale. Vorrei sapere anzitutto se sono detraibili e se eventualmente possono essere considerate come oneri accessori in relazione al contratto di mutuo. In caso, come posso correggere la dichiarazione originaria?

Per prima cosa possiamo confermare che i compensi pagati ai soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale, costituiscono nel limite di 1.000 euro un onere detraibile (nella misura del 19%) e devono essere indicati nella sezione I del quadro E, precisamente al rigo E17 (altre spese) con il codice “Caf prima casa17″.

Se l’acquisto è effettuato da più persone, la spesa, sempre nel limite complessivo di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà. “Nel limite di 1.000 euro”, in pratica, vuol dire che la cifra da sottoporre a detrazione è sempre quella, anche se l’intermediazione è costata di più. Di conseguenza il massimo sconto possibile sarà pari a 190 euro (19% di 1.000).

Oltretutto, la stessa fattura relativa all’intermediazione immobiliare, questa volta per l’intero suo importo, potrebbe servire anche nel caso in cui l’acquisto dell’abitazione principale sia stato finanziato tramite la stipula di un mutuo, a condizione che la somma concessa dall’istituto bancario risulti maggiore del costo sostenuto per l’acquisto (costo riportato sul rogito).

Secondo la norma, infatti, possono essere portati in detrazione soltanto gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre il costo di acquisto, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto stesso. Tra le spese accessorie, in aggiunta all’onorario del notaio, rientrano appunto anche le spese di intermediazione.

Quanto alla correzione del 730, presentando l’ulteriore documentazione non consegnata in precedenza, il contribuente potrà ricalcolarne l’esito e godere della detrazione. Qualora infatti si riscontrino errori od omissioni la cui correzione comporterebbe un maggior rimborso o un minor debito, è possibile presentare al CAF un modello integrativo entro il 25 ottobre.

Fonte: ACLI