CAF ACLI. Saldo Iva 2017: versamento entro il 16 Marzo 2018

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Scade il 16 Marzo 2018 il termine per eseguire il versamento del saldo Iva risultante dalla dichiarazione annuale 2017 (senza maggiorazione e interessi). L’importo dovrà essere pagato tramite F24 con modalità telematica, anche con la possibilità di avvalersi di un intermediario fiscale di fiducia.

È possibile pagare in un’unica soluzione oppure a rate, nel qual caso il termine del 16 Marzo andrebbe considerato come scadenza per la prima frazione di pagamento, mentre su ciascuna rata successiva, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese successivo alla scadenza, e comunque non oltre il 16 Novembre, si dovrà aggiungere lo 0,33% a titolo di interesse. Lo 0,33% non costituisce un interesse fisso nel tempo, ma va a crescere esponenzialmente: col trascorrere dei mesi, infatti,  le quote di interesse si andranno a sommare tra di loro, le une alle altre.
Il termine del 16 Marzo può essere, inoltre, posticipato fino alla data di scadenza prevista per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi annuale, ossia al 30 Giugno (quest’anno il 2 Luglio visto che il 30 cade di sabato), pagando però a titolo di interesse una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 Marzo.

Il contribuente può, dunque, versare l’Iva 2017:

  • pagandola in un’unica soluzione entro il 16 Marzo 2018;
  • rateizzandola mese per mese non oltre 16 Novembre 2018 con maggiorazioni dello 0,33% mensile sull’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • pagandola in un’unica soluzione entro il 2 Luglio 2018, ma con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 Marzo oppure rateizzando con maggiorazione;
  • pagandola il 20 Agosto 2018, maggiorando però ancora di più l’importo da versare, comprensivo degli interessi da Marzo a Giugno pari all’1,60%, cioè 0,40% per quattro mesi, e di un ulteriore 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento del saldo, sarà dovuta la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà; quest’ultima, peraltro, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, e fatta salva l’applicazione del ravvedimento operoso, è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Fonte: CAF ACLI