PATRONATO ACLI. Convivenze di fatto: chiarimenti Inps sui permessi L.104

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Pacs-come-scrivere-un-patto-di-convivenza-per-coppie-di-fatto-451x270La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 213 del 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina dei permessi mensili regolata dalla Legge n.104/1992, per l’assistenza della persona con disabilità grave, nella parte in cui non ha incluso il convivente tra i soggetti legittimati a fruirne. L’esclusione del convivente di fatto dai soggetti legittimati a fruire dei permessi ex L.104 limita il soggetto disabile nel suo diritto, garantito costituzionalmente, ad essere assistito da una persona vicina, parte della sua stessa comunità di affetti e di solidarietà.
Il convivente, pertanto, deve essere incluso tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi mensili, in alternativa, al coniuge ed ai parenti o affini di secondo grado (o di terzo grado, in particolari condizioni).

L’INPS, con la Circolare n. 38/2017, riformula la normativa alla luce della sentenza citata e della disciplina delle unioni civili precisando che per l’esatta individuazione del soggetto convivente, deve farsi riferimento alla disciplina contenuta nella Legge Cirinnà del 2016,  la quale stabilisce che per “convivenza di fatto” si intende la convivenza tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, da matrimonio o da unione civile. La stabile convivenza deve risultare da dichiarazione anagrafica secondo le disposizioni del Regolamento anagrafico della popolazione residente.
A differenza dell’unione civile, che può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso.

Per fare richiesta i conviventi di fatto possono presentare la domanda di permessi mensili in modalità cartacea (in attesa che l’Istituto renda disponibili le procedure informatiche), utilizzando la modulistica disponibile sul sito dell’INPS. La domanda deve essere inoltrata alla sede INPS di competenza tramite PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno o recandosi allo sportello.

 

Fonte: PATRONATO ACLI