PATRONATO ACLI. Infortunio in itinere: sempre rimborsabile?

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INFORTUNIO-INITINERE-IDEAZIONESe  una dipendente di un ente pubblico subisce un incidente automobilistico mentre da casa si reca al posto di lavoro e l’Inail  rigetta la richiesta di indennizzo, può presentare ricorso?
L’articolo 104 del Testo unico prevede la possibilità di presentare ricorso all’Inail entro 60 giorni dalla data del provvedimento comunicando all’ente le motivazioni che hanno indotto il lavoratore all’utilizzo del mezzo privato e specificando contestualmente la scelta del percorso effettuato.
La tutela dell’infortunio in itinere in ambito Inail è stata introdotta dal decreto legislativo 38/2000. Da questo momento in poi il lavoratore è assicurato in tre situazioni particolari:

  • nel normale tragitto di andata e ritorno fra abitazione e sede di lavoro,
  • nel normale percorso di andata e ritorno fra sede di lavoro e luogo di abituale consumazione dei pasti in assenza del servizio di mensa aziendale,
  • nel percorso che collega due luoghi di lavoro in presenza di più datori.

Nell’utilizzo dell’auto privata, il presupposto necessario affinché venga riconosciuto come infortunio in itinere è dato dall’impossibilità oggettiva di percorrere il tragitto casa/lavoro a piedi e di utilizzare i mezzi pubblici per le distanze non ragionevolmente percorribili a piedi. L’ estensione della copertura assicurativa è rappresentata, invece, da cause di forza maggiore, esigenze essenziali o improrogabili e l’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. È da tenere presente che queste situazioni devono essere provate e documentate. Non hanno invece rilevanza le semplici motivazioni personali, come fare la spesa, andare all’ufficio postale ecc.

Fonte: ACLI