PATRONATO ACLI. Lavori usuranti: le novità del 2017

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La Legge di bilancio 2017 e il decreto ministeriale del 20 settembre u.s. (G.U. 3/10/2017) hanno apportato modifiche in materia di accesso ai benefici per i lavoratori addetti a mansioni ed attività usuranti.
Sono sempre e solo i lavoratori già indicati nel decreto legislativo 67/2011:

  • addetti alla cosiddetta linea catena
  • conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (capienza non inferiore ai 9 posti)
  • addetti a turni notturni occupati per un numero di notti pari o superiore a 78 l’anno, o 72-77 giorni all’anno o 64-71 giorni
  • addetti a lavoro notturno (sempre almeno 3 ore ogni notte)
  • addetti alle lavorazioni indicate nel cosiddetto decreto Salvi del 1999.

La pensione spetta sempre al raggiungimento del requisito “Quota” con età e contribuzioni minime.
Alla pensione dei lavoratori usuranti fino a tutto il 2026 non verrà applicato l’incremento dell’aspettativa di vita. Pertanto i requisiti d’accesso in vigore al 31/12/2016 rimarranno invariati a tutto il 2026.
La decorrenza della pensione non è più soggetta alla finestra mobile. La prima decorrenza utile per la pensione sarà determinata dal momento di maturazione dei requisiti e dalla tempestività della domanda di accesso ai benefici per lavoro usurante.

Fino al 2016 la norma prevedeva che per accedere ai benefici per lavoratori usuranti dal 2018 era necessario aver svolto l’attività usurante per almeno metà della propria vita lavorativa, mentre fino al 2017 era sufficiente aver prestato attività lavorativa usurante per almeno 7 anni nell’ultimo decennio compreso l’anno del pensionamento.Dal 1° gennaio 2017 i due criteri sono alternativi tra di loro e non è più necessario che l’attività usurante sia quella svolta nell’anno del pensionamento.Pertanto si può accedere ai benefici se l’attività usurante è stata svolta:

  • o per almeno 7 anni nel decennio precedente la domanda;
  • o almeno metà della propria vita lavorativa.

L’abolizione delle finestre mobili ha portato a modificare i termini di scadenza dell’inoltro delle domande di accesso ai benefici e quelle per il rilascio delle certificazioni da parte dell’INPS.La legge ha stabilito che a partire da chi matura i requisiti nel 2018, la domanda va inoltrata entro il 1° maggiodell’anno precedente a quello di maturazione dei requisiti. Il 1° maggio 2017 era il termine utile per inoltrare la domanda di riconoscimento dei benefici per chi raggiunge i requisiti nel 2018.
L’INPS entro il 30 novembre comunicherà al lavoratore se la domanda è accolta e/o respinta ed indicherà la decorrenza possibile alla luce della disponibilità dei fondi.Il 2017 è stato l’anno di transizione e quindi per chi matura i requisiti nel 2017 la domanda andava presentata entro il 1° marzo 2017 ed entro il 31 ottobre l’INPS comunicherà l’esito della domanda.
Le domande di riconoscimento dei benefici per lavoro usurante debbono essere corredate da idonea documentazione, a pena di procedibilità.
Le dichiarazioni del datore di lavoro fatte “ora per allora” non sono valide se non supportate da idonea documentazione dell’epoca: ordini di servizio, schemi di turnazione del personale,registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi e mansioni, ecc.ecc.
Purtroppo i fogli presenza, i registri, le schede timbrature, i vecchi CCNL ed integrativi aziendali, gli ordini di servizio sono documenti che non sempre il datore di lavoro e/o il lavoratore hanno conservato oltre il decennio. Questo potrà essere un problema per chi richiede l’accesso al beneficio per aver svolto per almeno metà della vita lavorativa attività usurante e questa si collochi nella prima parte della carriera.
Il recente decreto Ministeriale che ha sostituito il testo del 2011 ha apportato alcune modifiche all’elenco della documentazione necessaria distinguendola a seconda del settore pubblico o privato del datore di lavoro e nell’ambito privato, tra contratti stipulati prima o dopo l’11 gennaio 2008 (data dalla quale molti elementi sono già disponibili nei data base dell’INPS perché trasmessi dai datori di lavoro con le denunce mensili e le comunicazioni telematiche).

Fonte: PATRONATO ACLI