PATRONATO ACLI. Nuove regole per i contratti a tempo determinato

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Rispetto a quanto accadeva prima, a partire da maggio 2014, è possibile

stipulare un contratto aLAVORATORI tempo determinato senza più l’indicazione delle ragioni giustificatrici, la cosiddetta “causale”.

Gli unici limiti in ambito di contratto a termine sono ora relativi al numero delle proroghe e alla durata complessiva del rapporto: il decreto legislativo n. 368/2001 infatti, stabilisce che un contratto a tempo determinato possa essere prorogato anche 5 volte, nel limite complessivo di 36 mesi. Esiste dunque un doppio limite: uno è quello dei 36 mesi, che è il periodo massimo nel quale il lavoratore può essere contrattualizzato a tempo determinato presso la stessa azienda, per svolgere le stesse mansioni; il secondo limite è quello del numero massimo di proroghe, pari a 5, sempre però nel limite complessivo dei 36 mesi.

Diverso dalla proroga è il rinnovo: mentre la prima è la prosecuzione del contratto originario, il rinnovo consiste nella stipula di un nuovo contratto a tempo determinato, dopo la scadenza del primo. Il rinnovo è possibile unicamente se è trascorso un intervallo minimo di tempo: 10 giorni se il primo contratto era di durata inferiore a 6 mesi, 20 giorni se era di durata superiore a 6 mesi. In ogni caso la durata complessiva dei due contratti, comprensiva di proroghe, non può eccedere i 36 mesi.

Con le proroghe e gli eventuali rinnovi il rapporto potrà proseguire a tempo determinato al massimo fino a 31 agosto 2017. Trascorso quel periodo le parti dovranno necessariamente trasformarlo a tempo indeterminato, oppure interrompere la loro collaborazione.

Fonte: ACLI