PATRONATO ACLI. I riposi per allattamento ed il congedo parentale

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Nel primo anno di vita del bambino le lavoratrici dipendenti (o i padri in alternativa) hanno diritto a particolari permessi giornalieri da dedicare all’allattamento ed alla cura del neonato. Per queste ore di riposo, considerate ore lavorative a tutti gli effetti, viene riconosciuta un’indennità pari al 100% della retribuzione (indennità anticipata dal datore di lavoro per conto dell’INPS).Durante le ore di riposo la madre ha il diritto di lasciare i locali aziendali per recarsi dal bambino. La misura si applica alla generalità delle lavoratrici dipendenti con esclusione delle colf e delle lavoranti a domicilio e consiste in due ore di riposo, anche cumulabili, nell’arco della giornata.
Il riposo si riduce ad una ora quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore alle sei ore oppure se la lavoratrice fruisce dell’asilo nido istituito dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle vicinanze.
In alternativa a questa misura da fine giugno 2015 i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore. La mamma o il papà che richiedono l’agevolazione, possono fruire di un’astensione dal lavoro ad ore pari alla metà delle ore medie giornaliere lavorate e pagate nel mese precedente all’inizio del congedo parentale ed è indennizzato al 30% della retribuzione.
La modalità di fruizione oraria del congedo parentale si aggiunge a quella su base giornaliera e mensile senza modificarne la disciplina base.
Permessi per allattamento e congedo parentale su base oraria rispondono, in modo diverso, all’esigenza di evitare una totale sospensione dell’impegno lavorativo a favore di un orario ridotto. La legge prevede le due misure come alternative tra loro. Su questo aspetto l’INPS ha chiarito, con un apposito messaggio, che la lavoratrice in congedo parentale ad ore non può usufruire nella medesima giornata dei riposi orari per allattamento anche se richiesti per bambini differenti.

Fonte: PATRONATO ACLI