PATRONATO ACLI. Vittime di violenza: congedo e indennità

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Lavoratrice-Violenza-DonneL’articolo 24 del Decreto Legislativo 80/2015 riconosce alle lavoratrici dipendenti vittime di violenza ed inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali, centri antiviolenza o case rifugio, il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi destinati al percorso di protezione.

La procedura assume caratteristiche differenti se la donna è una lavoratrice dipendente del settore pubblico o del settore privato.

La lavoratrice dipendente del settore privato deve avvisare il datore di lavoro, almeno con 7 giorni di preavviso, consegnandogli la certificazione relativa al percorso di protezione,  indicando i periodi di assenza e presentando apposita domanda all’Inps prima dell’inizio del congedo.

Questo le da il diritto di assentarsi fino ad un massimo di 3 mesi, fruire del congedo su base giornaliera od oraria, percepire un’indennità pari al 100% della retribuzione, avere coperto da contribuzione figurativa l’assenza dal lavoro, avere conteggiato il congedo nell’anzianità di servizio e avere l’indennità anticipata dal datore di lavoro.

La lavoratrice dipendenti del settore pubblico, invece, deve  inviare la richiesta all’amministrazione di appartenenza, che provvederà direttamente a erogarle l’indennità: le somme corrisposte sono considerate reddito da lavoro dipendente, imponibile sia ai fini previdenziali che della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della gestione Enpdep.