Spesso richieste di part time respinte, poco spirito collaborativo del datore di lavoro e dei colleghi nella richiesta di modifica dell’orario lavorativo, la lontananza tra luogo di lavoro, casa e asili nido, la mancanza di figure, quali i nonni, cui affidare i bambini, portano la lavoratrice a dimettersi dal proprio lavoro una volta esauriti ferie e congedo parentale.
Molte neomamme si ritrovano così nelle condizioni di poter richiedere l’indennità di disoccupazione Naspi.
Per regola generale, l’indennità Naspi è esclusa se è il lavoratore a rassegnare le dimissioni e nel caso di risoluzione consensuale del contratto.
Fanno eccezione alcune ipotesi di dimissioni individuate dal legislatore come meritevoli di una particolare attenzione per il loro valore sociale e per la disparità di situazioni giuridiche e personali tra i contraenti:
- ledimissioni per giusta causa dovute a gravi inadempienze contrattuali da parte del datore di lavoro se non addirittura a minacce, percosse o molestie sessuali;
- ledimissioni rassegnate da una lavoratrice madre nel periodo che va dall’inizio della gravidanza fino al primo anno di vita del bambino.
La neomamma potrà fruire dell’indennità Naspi (se può far valere almeno 13 settimane di contributi nel quadriennio ed almeno 30 giornate di lavoro effettivo nell’anno precedente) anche se dimissionaria ma deve impegnarsi attivamente per la ricerca di una nuova occupazione.
La lavoratrice deve, infatti, al pari degli altri lavoratori disoccupati:
- rendere la dichiarazione di immeditata disponibilità ad un nuovo lavoro,
- presentarsi ai servizi per l’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio
- e rispettare tutti gli obblighi che da esso discendono.
La lavoratrice madre che si dimette entro il 1° anno di vita del bambino non deve rassegnare le dimissioni utilizzando la procedura telematica dal sito del Ministero.
Per evitare che le dimissioni siano poco meditate o peggio ancora “estorte” alla lavoratrice, la legge prevede che queste debbano essere rassegnate in sede protetta: sono valide solo se presentate e convalidate negli uffici territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La lavoratrice che si dimette entro il compimento del 1° anno di vita del bambino non è tenuta al preavviso.
L’eventuale rifiuto ingiustificato di offerte di lavoro e/o corsi di professionalizzazione comporterà la perdita dell’indennità Naspi.
Fonte: PATRONATO ACLI