ACLI COLF. Il Lavoro domenicale dei collaboratori domestici

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7e42d68ebe51d23f23af6a52a2c5bda3L’art. 14 del Contratto Collettivo (Ccnl) dei Lavoratori Domestici  stabilisce che per i lavoratori conviventi il riposo settimanale debba essere di 36 ore complessive:

– 24 ore, quindi un giorno intero (compresa la notte), coincidente obbligatoriamente con la domenica;

– 12 ore, coincidente in un giorno infrasettimanale da scegliere in accordo tra le parti e da indicare nella lettera di assunzione, in cui il lavoratore non deve lavorare per un numero di ore superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell’orario di lavoro giornaliero (se l’orario di lavoro giornaliero è fissato in 8 ore, il giorno di riposo infrasettimanale il lavoratore dovrà lavorare non più di 4 ore).

A quanto sopra si aggiunge il riposo intermedio, non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo.

Nel caso di prestazioni straordinarie effettuate nei giorni di riposo il lavoratore ha diritto ad una retribuzione maggiorata pari:

– al 60% della retribuzione globale di fatto (comprensiva di vitto e alloggio) in caso di lavoro domenicale o effettuato in una delle giornate festive previste dalla legge;

– al 40% della retribuzione globale di fatto in caso di lavoro nel riposo infrasettimanale.

L’art. 16 del Ccnl sottolinea, però, che in nessun caso il lavoro straordinario può pregiudicare il riposo giornaliero del lavoratore e quindi la prestazione di lavoro straordinario deve essere sporadica o comunque non sistematica. Se così non fosse il lavoro straordinario è illegittimo e dunque si deve obbligatoriamente ricorrere a un sostituto.

Fonte: ACLI