ACLI COLF. Maternità e tutela ridotta

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Il rapporto di lavoro domestico, pur essendo un rapporto di tipo subordinato, presenta delle peculiarità rispetto al modello presentato nell’Art. 2094 del codice civile – Prestatore di lavoro subordinato.
In particolare, al lavoro domestico è dedicato l’art.62 della Legge 151 del 26 marzo 2001, in cui viene specificato che a questa tipologia di lavoro sono applicati soltanto alcuni degli articoli dedicati alla tutela della maternità. colf maternità

Alle lavoratrici domestiche, infatti, si riconosce il divieto di licenziamento, che inizia con il concepimento – solo se avvenuto durante il rapporto di lavoro – per estendersi fino al termine del congedo obbligatorio (tre mesi dopo il parto) e non fino al compimento dell’anno di età del bambino, come invece previsto dall’art. 55 riguardante le altre lavoratrici.

 Alla lavoratrice domestica madre è pienamente riconosciuto soltanto il periodo di astensione obbligatoria durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, eccezion fatta per eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge. Durante i tre mesi successivi al parto, la lavoratrice, facendo domanda all’INPS, potrà ottenere l’indennità di maternità, che coprirà l’80% dell’indennità globale di fatto, ed è accompagnata dalla contribuzione figurativa. Pertanto, in questo lasso di tempo, il datore di lavoro sospenderà sia la contribuzione sia la retribuzione, ad esclusione di ferie e TFR, che saranno a carico dell’INPS.
Alle stesse non sono riconosciuti l’astensione facoltativa, i permessi di allattamento e le assenze giustificate per malattia del bambino, valide per tutte le altre lavoratrici.

Il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), entrato in vigore nel luglio 2013 e valido fino al 31 dicembre 2016, ha aumentato la tutela contro i licenziamenti delle lavoratrici domestiche attraverso l’introduzione dell’art.39, secondo il quale, nel caso in cui, al termine del congedo obbligatorio, il datore di lavoro intimi il licenziamento entro i successivi 30 giorni, dovrà osservare un preavviso doppio rispetto a quello ordinario.