PATRONATO ACLI. Permesso di soggiorno per minori stranieri

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im8_204dA partire dal 23 luglio 2016 è stato introdotto il Permesso di soggiorno in formato elettronico individuale per i minori stranieri al di sotto dei 14 anni.
Pertanto, a partire da tale data, così come tutti i minori in Unione europea hanno un proprio documento di identità, anche tutti i minori stranieri residenti in Unione europea e quindi anche in Italia devono avere, oltre il documento di identità del Paese di provenienza dei loro familiari (es: passaporto), anche un proprio permesso di soggiorno individuale.
L’Autorità italiana ha suggerito che quei genitori titolari di permessi di soggiorno, ancora in corso di validità, che hanno nei loro titoli di soggiorno i nomi dei figli minori, possano richiedere il permesso di soggiorno individuale per i propri figli minori al momento del rinnovo dei loro titoli.
In caso, invece, di possesso di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, viene suggerito di richiedere, al più presto, un “aggiornamento” così da separare il proprio figlio minore al quale verrà rilasciato un permesso di soggiorno di lungo periodo.
Quando i genitori chiederanno il rinnovo/aggiornamento dei propri titoli di soggiorno, dovranno inserire, nel kit/busta da spedire di uno solo dei due genitori, oltre i propri bollettini anche il bollettino di Euro 30,46 per ogni figlio minore. Quest’ultimo bollettino va compilato a nome del minore ed è il costo del tesserino elettronico.
Per il minore non è dovuto il pagamento del contributo per il rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno che per gli adulti va dagli 80 ai 200 euro.

Fonte: ACLI