Dal 18 aprile si alza il sipario sulla dichiarazione precompilata 2017 (Modello 730 e Modello Redditi, ex Unico), destinata a lavoratori dipendenti e pensionati. Per l’esattezza rientrano fra i destinatari anche i lavoratori dipendenti e pensionati che abbiano svolto, eventualmente, attività di lavoro autonomo occasionale o abituale. Non ne sono invece destinatari i soli lavoratori autonomi titolari di partita Iva, i contribuenti che nel corso del 2016 non abbiano esercitato un’attività da lavoro dipendente/assimilato, le colf e le badanti (queste ultime, però, potranno comunque presentare il 730 senza sostituto, recuperando, ove possibile, il bonus Renzi da 80 euro).
Rispetto allo scorso anno, oltre ai redditi dei terreni e dei fabbricati, ai redditi da lavoro dipendente e pensione, agli interessi su mutui e ai contributi previdenziali-assistenziali, troveremo ampliato il ventaglio delle spese mediche già precompilate, vista l’inclusione dei farmaci da banco, delle spese per gli psicologi, delle spese ottiche (occhiali, lenti a contatto ecc.) e delle spese veterinarie. Inoltre, fra le altre somme che nel 2017 fanno il loro ingresso nella dichiarazione precompilata, vi sono quelle comunicate all’amministrazione finanziaria dagli amministratori di condominio relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici.
Al tempo stesso, però, resta da evidenziare l’assenza di tutta un’altra serie di informazioni come le spese di affitto sostenute dagli inquilini o dagli studenti fuori sede, le spese per le attività sportive dei ragazzi e quelle per gli asili nido. Mancherà infine tutto il comparto delle erogazioni liberali a Onlus, associazioni benefiche, scuole, enti culturali, eccetera. In sostanza, a livello di informazioni disponibili sul modello precompilato, non vi sono differenze tra Redditi e 730. Il Reddito precompilato contiene infatti gli stessi dati già inclusi nel 730 e per di più non contiene i redditi esteri, d’impresa e da lavoro autonomo non occasionale, che quindi andranno per forza integrati. Resta inteso che l’esonero dai controlli formali relativi agli oneri detraibili o deducibili coinvolgerà soltanto i contribuenti che accetteranno, senza modifiche, il modello precompilato, ma non varrà per i contribuenti del Redditi (ex Unico) il cui termine di invio all’Agenzia delle Entrate resta fissato al 30 settembre.
Una delle domande più frequenti riguarda il come “impossessarsi” dei modelli. Va chiarito subito che né il 730 né il Redditi precompilato vengono spediti a casa e tanto meno per posta elettronica. L’Agenzia delle Entrate carica online il modello precompilato in un’area riservata del proprio sito, per accedere alla quale il contribuente dovrà fare richiesta di un codice PIN. Dopodiché, una volta ricevuto il PIN, potrà consultare la dichiarazione ed eventualmente integrarla in via autonoma, restando pienamente responsabile di quanto dichiarato. Come informa Il Sole 24 Ore, “le credenziali possono essere richieste sul sito www.agenziaentrate.gov.it, presso gli uffici territoriali delle Entrate o mediante l’App dell’Agenzia. Inoltre, anche quest’anno, per agevolare i cittadini che già dispongono del PIN dispositivo dell’Inps è previsto un accesso attraverso il sito dell’Istituto. Si tratta di Spid, il nuovo Sistema pubblico di identità digitale, che permette ai cittadini di accedere con credenziali uniche a tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. L’Agenzia delle Entrate è infatti tra le prime amministrazioni che hanno scelto di aderire”.
Altrimenti, senza dover aspettare di ottenere il PIN, ci sarà sempre la possibilità di rivolgersi a un CAF o a un intermediario abilitato che potrà scaricare la dichiarazione per conto del contribuente e assisterlo nella procedura di verifica e invio.
Nel momento in cui il contribuente interpella l’intermediario fiscale, l’intermediario stesso prenderà in esame tutta la documentazione, dopodiché apporrà il suo visto di conformità, sciogliendo così il cittadino da qualunque responsabilità. Ovviamente l’unica cosa di cui il CAF/intermediario non può rispondere è l’eventuale comportamento doloso del contribuente.