CAF ACLI. 730 online: il visto del CAF protegge dai controlli

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modello-730Con l’avvento della nuova dichiarazione precompilata, anche le regole sul rilascio del visto di conformità si sono rinnovate, essendo espressamente tutelata la scelta dei contribuenti di affidarsi ai CAF o ai professionisti per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel momento in cui si sceglie di affidarsi all’intermediario fiscale, l’intermediario stesso prenderà in esame tutta la documentazione, dopodiché apporrà il cosiddetto “visto di conformità”, sciogliendo così il cittadino da qualunque responsabilità, salvo ovviamente il dolo.
L’apposizione del visto è in realtà l’architrave sul quale poggiano la maggior garanzia e la maggior tutela che si hanno ove si decida di interpellare il CAF. Quest’ultimo garantisce a nome del contribuente la bontà e la liceità di quanto dichiarato all’interno del modello.
Detto altrimenti, in caso di dichiarazione infedele, se l’errore fosse addebitabile al solo CAF, quest’ultimo si farebbe carico sia della maggiore imposta non versata che delle sanzioni e degli interessi. Il cittadino quindi non pagherebbe nulla. Qualora però il CAF, successivamente alla trasmissione della dichiarazione, riscontri per tempo degli errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sarà suo dovere avvisare il contribuente al fine di effettuare l’elaborazione e la trasmissione di una dichiarazione cosiddetta “rettificativa”, la quale limiterà la responsabilità del CAF al pagamento della sola sanzione, mentre la maggiore imposta più gli interessi resteranno a carico del contribuente.
È abbastanza frequente riscontrare nei contribuenti una certa sorpresa (che sfocia spesso in un atteggiamento critico) nel constatare che la consulenza dei CAF/intermediari sulla compilazione del 730 non è gratuita. Spesso infatti si associa, erroneamente, l’idea del nuovo modello “precompilato” alla vecchia dichiarazione precompilata, ovvero quel modello che il contribuente poteva consegnare già fatto al CAF per farselo solo spedire.
Oggi il vecchio precompilato non esiste più. Esiste solo quello predisposto dall’Agenzia, che il contribuente, appunto, può scegliere di inoltrare da solo oppure tramite CAF, fermo restando che nel momento in cui il CAF viene delegato dal contribuente a “mettere le mani” sul suo 730, è come se il modello venisse fatto ex novo, visto che il CAF dovrà comunque verificarlo in ogni suo aspetto esaminandone la correttezza sulla base dei documenti che lo stesso richiedente è tenuto a consegnargli. Per intenderci: il CAF prima scarica il modello, poi lo esamina confrontandolo con la documentazione esibita dal contribuente, e solo in ultimo lo inoltra all’Agenzia. Questo per dire che su quel 730 viene comunque svolto un lavoro, a seguito del quale il CAF porrà la sua “firma” col visto.

Fonte: CAF ACLI