CAF ACLI. Acquisto abitazione: L’Iva è detraibile al 50%

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bonus-prima-casaLa detrazione spetta a prescindere dall’utilizzo che si farà della casa, purché sia appunto un immobile residenziale. Ciò significa che è detraibile l’Iva associata all’acquisto tanto di un’abitazione principale quanto di una seconda o terza casa, sia essa vuota, locata o concessa in comodato d’uso.
È però fondamentale che la cessione avvenga da parte di un’impresa costruttrice o ri-strutturatrice. Questo vuol dire che l’acquisto deve essere effettuato da nuovo, anche perché una compravendita siglata fra privati non sarebbe soggetta a Iva.
L’immobile, inoltre, deve essere di classe energetica A o B, e questo riteniamo possa risultare dalla certificazione rilasciata dalla ditta cedente, visto che l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 20/E/2016 non si è pronunciata sull’eventuale necessità di affidare la certificazione a un tecnico esterno.
Affinché l’Iva sia detraibile, è necessario infine che venga versata interamente nell’anno di riferimento. A nulla quindi varrebbero eventuali acconti versati in annualità precedenti.
Prendiamo appunto il caso del 2016 per le imminenti dichiarazioni 2017. È necessario, a tal riguardo, che la firma del rogito e il pagamento dell’IVA siano avvenuti nel periodo d’imposta 2016. Non saranno quindi agevolabili gli eventuali acconti d’imposta pagati nel 2015.
Esattamente come avviene per i normali bonus al 50-65 per cento, o per il bonus mobili legato alle ristrutturazioni/manutenzioni straordinarie di immobili abitativi, anche questo tipo di detrazione copre l’arco di un decennio, venendo suddivisa in 10 quote annuali di pari importo. Con la dichiarazione 2017 i contribuenti inizieranno quindi a detrarre la prima quota del 50% dell’Iva versata nel 2016, per proseguire, poi, a detrarla nei 9 anni successivi.

Fonte: ACLI