Sarà possibile detrarre al 50% l’Iva pagata sui nuovi acquisti di immobili ad uso residenziale rogitati nel periodo d’imposta 2017 (1° Gennaio – 31 Dicembre) anche nelle dichiarazioni del 2018.
Il bonus è valido per qualunque acquisto di fabbricato purché destinato a una funzione abitativa. Non sarà detraibile soltanto l’Iva pagata in occasione dell’acquisto dell’abitazione principale, ma ogni Iva associata alla cessione di un qualunque fabbricato residenziale, sia una prima, una seconda o una terza casa. È però fondamentale che la cessione avvenga da parte di un’impresa costruttrice o ristrutturatrice. Questo vuol dire che l’acquisto deve essere effettuato da nuovo, anche perché una compravendita siglata fra privati non sarebbe soggetta a Iva.
Così come avviene per i normali bonus al 50-65 per cento, o per il bonus mobili legato alle ristrutturazioni/manutenzioni straordinarie di immobili abitativi, anche questo tipo di detrazione copre l’arco di un decennio, venendo suddivisa in 10 quote annuali di pari importo. Con la dichiarazione 2018 i contribuenti inizieranno quindi a detrarre la prima quota del 50% dell’Iva versata nel 2017, o la seconda di quella versata nel 2016, per proseguire, poi, nei 9 od 8 anni successivi.
L’immobile deve essere di classe energetica A o B; inoltre, affinché l’Iva sia detraibile, si deve fare riferimento al principio di cassa, pertanto ciò che conta è che il pagamento dell’Iva sia avvenuto nel biennio 2016-2017.
Fonte: CAF ACLI