CAF ACLI – Bonus Bebè 2021: al via le domande, con ISEE o senza

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08 MARZO 2021

Bonus Bebè: strada riaperta anche per le istanze 2021, su cui l’Inps ha da poco rilasciato la procedura di richiesta online. Ma ovviamente, per arrivare a ottenere l’assegno su nascite e adozioni, ci si potrà anche rivolgere ai consulenti delle sedi CAF ACLI, preposte in primis all’elaborazione dell’Isee e successivamente all’inoltro della richiesta specifica sul bonus. Cosa oltretutto importante: il bonus sarà valido per tutto il 2021, nonostante a partire da luglio dovrebbe esordire (condizionale d’obbligo) anche il famoso “assegno unico” versato per ogni figlio a carico fino all’età di 18 anni. Quindi in pratica l’assegno unico, laddove dovesse effettivamente entrare in vigore, non precluderà nel 2021 l’erogazione parallela del bonus per i nuovi nati o adottati.

Bonus che nel corso di questi anni ha subito una serie evoluzioni modificando via via le sue regole applicative. Da che era in principio un assegno selettivo, erogato unicamente in base all’Isee e di durata triennale, è stato poi ristretto a una durata annuale ma sempre in funzione della selettività Isee. Solo a partire dallo scorso anno la sua erogazione, pur mantenendo la durata di 12 mesi (cioè “fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia nei casi di adozione”), ha però mutato principio, divenendo infatti universale.

L’Isee continua comunque ad avere un suo peso specifico, ma non più così netto come prima, quando appunto separava gli aventi dai non aventi diritto: adesso al contrario l’assegno spetta a tutti coloro che ne facciano richiesta, ma è la sua entità che varia a seconda dell’indicatore economico Isee, per il cui calcolo ci si può rivolgere alle sedi CAF ACLI. Secondo la formula originaria, la soglia Isee che segnava il confine fra beneficiari e non era stata fissata a 25.000 euro, oltre la quale il diritto all’assegno sarebbe appunto decaduto.

Viceversa, con la nuova formula “stratificata” in vigore dal 2020, e confermata in toto anche nel 2021, il valore Isee determina non il diritto in sé ma la quota dell’importo spettante. Ciò significa che nel caso di una domanda presentata senza Isee, il bonus verrà sì erogato ma nella misura minima prevista. Ciò non toglie che l’erogazione potrà comunque essere integrata in un secondo momento tramite la presentazione dell’Isee che attesti un determinato livello economico del nucleo.

Vediamo allora nello specifico gli importi cui si ha diritto a seconda dell’indicatore Isee (confermati anch’essi dall’anno precedente):

  • in presenza di Isee non superiore a 7.000 euro annui l’assegno è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
  • se l’Isee è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, il bonus è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
  • qualora invece il bonus fosse richiesto senza Isee, o l’Isee fosse superiore a 40.000 euro, l’assegno sarebbe pari a 960 euro annui (1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo), cioè come dicevamo sopra, rispettivamente 80 euro al mese (primo figlio) o 96 euro al mese (figlio non primogenito).

Per quanto riguarda invece i requisiti non economici, possono accedere al beneficio i genitori – anche affidatari – che siano conviventi col figlio e in possesso di:

  • cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
  • residenza in Italia.

Va infine ricordato che il termine canonico entro cui presentare domanda è di 90 giorni dalla nascita o dall’adozione, altrimenti la richiesta sarà considerata tardiva. In quest’ultimo caso si avrà comunque diritto all’erogazione, ma il beneficio scatterà solo dal mese successivo a quello di inoltro della domanda senza comprendere gli arretrati (ad esempio: figlio nato a febbraio, domanda tardiva presentata ad agosto, e prima erogazione a settembre). Nel caso invece di domanda presentata appunto entro il termine canonico dei 90 giorni, la prima erogazione utile includerà anche i mesi arretrati (ad esempio: figlio nato a febbraio, domanda presentata ad aprile, prima erogazione a maggio comprensiva degli arretrati di febbraio, marzo e aprile).

Luca Napolitano