Il bonus mobili vale anche per i prodotti acquistati all’estero?
La detrazione è ammessa anche sugli acquisti di arredi o elettrodomestici effettuati con ditte non italiane. A confermarlo di recente è stata la Circolare 11/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate, che ha dedicato ampio spazio ad alcuni dei criteri applicativi del bonus mobili.
Nel caso in esame, rammentano le Entrate, le regole ordinarie prevedono anzitutto “che i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati”. In via alternativa, “per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito”.
“In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Le spese sostenute, inoltre, devono essere certificate conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati”.
Ciò premesso, “nel caso siano rispettate tutte le prescrizioni sopra descritte, non esiste nessun motivo ostativo per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici all’estero ai fini della fruizione della detrazione”.
Se quindi il destinatario del bonifico dovesse essere una ditta estera non residente in Italia e al tempo stesso sprovvista di un conto in Italia, “il pagamento – spiegano dall’Agenzia – dovrà essere eseguito mediante un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) e dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento (vale a dire “Detrazione del 50% ai sensi dell’art. 16/bis del Dpr del 22 Dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche”), mentre il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato possono essere sostituiti dall’analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal paese estero”.
La ricevuta del bonifico, infine, dovrà essere conservata insieme agli altri documenti richiesti per essere esibiti in caso di verifica da parte dell’amministrazione.
Fonte: ACLI