CAF ACLI. Prima casa: l’accorpamento bissa le agevolazioni

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Via libera alle agevolazioni prima casa se si acquista un nuovo immobile e lo si accorpa a uno vecchio pre-posseduto. L’indicazione arriva dalla Risoluzione dell’AdE n. 154/E del 19 dicembre, ove si analizza un caso di fusione catastale fra immobili acquistati in momenti differenti. Conditio sine qua non per accedere ai benefici fiscali, è la natura non di lusso del fabbricato, nel caso specifico dei fabbricati, visto che il documento AdE affronta addirittura la situazione di un contribuente alle prese con tre immobili: precisamente un’abitazione ubicata al secondo piano di una palazzina, acquistata nel 1997 usufruendo dell’agevolazione prima casa, un’altra abitazione ubicata al terzo piano, acquistata nel 2015 senza fruire stavolta delle agevolazioni, e di una terza abitazione ancora da acquistare.

In linea generale i benefici prima casa vengono riconosciuti a condizione che:

  • l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività;
  • ·nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  • ·nell’atto di acquisto, l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.

Stando quindi ai suddetti requisiti, la situazione del contribuente che ha posto l’interpello sembrerebbe proibitiva per accogliere la richiesta dei benefici prima casa anche in relazione all’imminente terzo acquisto.

 

FONTE: CAF ACLI