CAF ACLI. Detrazione più alta nel 2018 per spese d’istruzione

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Si alza l’asticella delle spese d’istruzione nel 730/2018 che saranno detraibili entro un importo massimo pari non più a 564 ma a 717 euro. Secondo quanto disposto dalla riforma renziana della “buona scuola” la detrazione del 19% viene incanalata su un doppio binario: da una parte ci sono infatti le spese per l’università, dall’altra quelle per le scuole primarie e secondarie. La vecchia formulazione dell’articolo 15, comma 1, lettera “e” del Tuir prevedeva la possibilità di detrarre nella misura del 19% le spese sostenute per la “frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani”. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo la detrazione spettava (e spetta tutt’ora) anche per gli oneri sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Viceversa con la riforma di Renzi la suddetta lettera “e” viene rinnovata limitando la detraibilità alle sole spese sostenute per i corsi di istruzione universitaria (ad esempio immatricolazione ed iscrizione, soprattasse per esami di profitto e laurea, frequenza, corsi di specializzazione) “in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali”. Poi, in aggiunta alla lettera “e”, è stata inserita l’inedita lettera “e-bis” in cui si dispone l’applicazione della detrazione Irpef del 19% in riferimento alle spese, entro un limite massimo innalzato a 717 euro dalla Legge di Bilancio 2018, per la frequenza:

delle scuole dell’infanzia (ex asili);
del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie);
e infine delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori).

Quindi, in sintesi, la riscrittura della vecchia lettera “e” ha introdotto la nuova lettera “e-bis” che mantiene lo sgravio del 19% sulle spese di iscrizione/frequenza alle scuole secondarie di secondo grado allargandolo contemporaneamente ai livelli d’istruzione inferiore: asili, elementari e medie. Non solo: un altro cambiamento sostanziale apportato dalla “buona scuola” consiste nell’uniformità della detrazione che cancella, per le sole scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e delle scuole secondarie di secondo grado, il vecchio discrimine fra istituti statali e parificati (privati). Difatti, secondo il vecchio regime agevolativo, la detrazione sui contributi pagati alle scuole parificate era ammessa nei limiti in cui gli stessi contributi non superassero l’importo di quelli pagati alle scuole statali, principio che è rimasto in vigore per l’istruzione universitaria.

Di conseguenza, a prescindere da quale sia il livello d’istruzione ricevuta (non importa se infantile, primaria o secondaria) e dall’istituto frequentato (non importa se privato o statale), il nuovo regolamento introduce un tetto massimo di spesa detraibile pari a 717 euro annui per alunno, sui quali verrà appunto applicata la detrazione del 19%, con un risparmio sull’imposta lorda che nel migliore dei casi ammonterà a 136 euro (cioè il 19% di 717). Per quanto riguarda invece le università, il discrimine fra atenei statali e privati viene, come abbiamo detto, mantenuto. Le spese, quindi, sostenute nelle università private, saranno detraibili “in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali”.

FONTE: CAF ACLI