CAF ACLI – Ecobonus: stesse regole prorogate per il 2019.

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Esattamente come il bonus ristrutturazioni anche la detrazione sugli interventi di risparmio energetico riprende a veleggiare a tutto vapore, forte della proroga arrivata in Legge di Bilancio sull’intero 2019. La struttura del bonus è esattamente la stessa dello scorso anno, quindi nulla è stato tolto o aggiunto ai già noti requisiti per farselo riconoscere in dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Unico). Altrettanto invariate sono rimaste le percentuali di sconto e le soglie di spesa massima entro le quali il beneficio trova applicazione (se occorre la consulenza di CAF ACLI prenota un appuntamento online, cerca una nostra sede o registrati alla piattaforma 730 online). Vediamo allora di entrare nel merito.

Chi sono le persone che possono accedere alla detrazione? Nello specifico sono ammessi:

  • le persone fisiche quali possessori, titolari di un diritto reale sull’immobile, comodatari, inquilini o esercenti arti e professioni;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche vanno contate anche, sebbene non titolari dell’immobile:

  • il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Dal 2018, inoltre, le detrazioni possono essere usufruite anche:

  • dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti e già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

L’agevolazione, quindi, a differenza del bonus ristrutturazioni (applicabile ai soli fabbricati ad uso abitativo), è estesa anche agli immobili strumentali/commerciali o ad uso promiscuo, e consiste nel riconoscimento di una detrazione d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 (quindi di fatto detraibili nelle future dichiarazioni 2020, mentre quest’anno si cominceranno a detrarre le spese effettuate nel 2018).

Quali spese per l’esattezza? Quelle sostenute per:

  • la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
  • l’involucro di edifici esistenti edifici (per esempio, pareti, finestre, tetti e pavimenti);
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua;
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia;
  • la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
  • l’acquisto e posa in opera di schermature solari;
  • l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative.

Viste le spese ammesse in detrazione, serve adesso specificare a quanto sconto hanno effettivamente diritto i contribuenti. Anzitutto il bonus non si applica tutto in una volta, ma viene suddiviso in 10 rate annuali di pari importo entro il limite massimo di spesa detraibile che cambia a seconda della tipologia di intervento. Quindi, assodato che la detrazione – per gli appartamenti privati – viene di regola applicata nella misura del 65% della spesa, i limiti massimi di spesa detraibile sono i seguenti:

  • 153.846 euro (detrazione effettiva pari a 100mila euro) per la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
  • 92.307 euro (detrazione effettiva pari a 60mila euro) per: l’involucro degli edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti), l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, l’acquisto e posa in opera di schermature solari;
  • 46.153 euro (detrazione effettiva pari a 30mila euro) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia, la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Tutto questo per quanto riguarda le abitazioni private; se parliamo invece di parti comuni condominiali, la detrazione, da ripartire sempre in 10 rate annuali di pari importo, ma su un ammontare di spesa non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, spetta nelle seguenti misure:

  • 70%, se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
  • 75%, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.

Entrambe queste detrazioni aumentano poi all’80 o 85 per centro qualora i lavori vengano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano anche finalizzati alla riduzione del rischio sismico. Quindi in pratica l’innalzamento dello sconto fiscale varia in funzione dell’intervento, cioè sale:

  • all’80% se i lavori comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • all’85% se i lavori comportano la riduzione di due o più classi di rischio sismico.

Un aspetto infine che va tenuto da conto con estrema attenzione è quello dei documenti da conservare e trasmettere. Il regolamento, infatti, del bonus 65% prevede una documentazione più corposa rispetto a quella che di norma viene richiesta per il bonus ristrutturazioni. Il beneficiario deve quindi presentare:

  • l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti (in alcuni casi però questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, per esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi, per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, per le pompe di calore di potenza elettrica assorbita minore di 100 KW e per i sistemi di dispositivi multimediali);
  • l’APE (Attestato di Prestazione Energetica), redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Tale certificazione è prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, e va trasmessa all’Enea entro novanta giorni dalla fine dei lavori, cioè il giorno del cosiddetto “collaudo”;
  • la scheda informativa da spedire sempre all’Enea e sempre entro i novanta giorni dalla data di collaudo. La scheda, che dal 2018 va spedita anche per i lavori detraibili col bonus 50% che implicano un risparmio energetico, deve contenere: a) i dati identificativi della persona che ha sostenuto le spese; b) i dati dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti; c) la tipologia di intervento eseguito; d) il risparmio di energia che ne è conseguito nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

Quanto ai pagamenti bisognerà effettuarli con apposito bonifico bancario o postale: in particolare il bonifico dovrà riportare:

  • il codice fiscale del soggetto che richiede la detrazione (lo stesso riportato sulle fatture);
  • il codice fiscale o la partita IVA del fornitore;
  • la seguente causale: “Detrazione del 65% ai sensi della Legge 296/2006”.

Luca Napolitano

 

Fonte: https://www.mycaf.it/it/