Nel 2018 si alza la soglia di reddito dei cittadini con 75 e più anni ai fini dell’esenzione dal versamento del canone tv: si passa infatti dai precedenti 6.713,98 agli attuali 8.000 euro stabiliti dal decreto del 16 febbraio 2018 del Ministero dello Sviluppo economico già pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
La legge 244/2007 (Finanziaria 2008) aveva disposto che a partire dal 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito, proprio e del coniuge, non superiore complessivamente a 516,46 euro per tredici mensilità (cioè 6.713,98 annui), senza conviventi, fosse abolito il pagamento del canone tv.
Poi la Legge di Stabilità 2016 ha stabilito che:
- la detenzione di un apparecchio televisivo si presume nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui si ha la residenza anagrafica;
- il pagamento è dovuto, in ogni caso, una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica;
- il pagamento del canone avviene in 10 rate mensili (da gennaio a ottobre), addebitate sulle fatture emesse dalle imprese elettriche.
La stessa Legge di Stabilità 2016 ha previsto che, per gli anni dal 2016 al 2018, una parte delle eventuali maggiori entrate (extra gettito) versate a titolo di canone tv (rispetto a quelle indicate nel bilancio di previsione per il 2016) sarebbe stata destinata, previo decreto del MEF, all’ampliamento, fino a 8.000 euro, della soglia reddituale prevista per l’esenzione a favore di coloro che hanno 75 anni o più.
Sulla base di queste disposizioni normative, il decreto dello Sviluppo economico pubblicato in GU stabilisce che per il 2018 viene elevata fino a 8.000 euro la soglia reddituale prevista per l’esenzione dal pagamento del canone tv a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni, fermi restando tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge.
Fonte: CAF ACLI