Dal 1° gennaio sono cambiate le norme per l’elaborazione dell’ISEE, il mero procedimento di calcolo non subisce alcuna modifica, gli elementi portanti resteranno quelli di sempre, per arrivare a un valore che scaturisca dalla somma fra il reddito complessivo e il 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare, tale somma andrà poi rapportata ai singoli componenti del nucleo familiare. In sostanza si continuerà a sommare l’Indice della Situazione Reddituale (ISR) col 20% dell’ISP, Indicatore della Situazione Patrimoniale.
Da questa somma si otterrà quindi l’ISE, l’Indice della Situazione Economica, da non confondere con l’ISEE, dato proprio dal rapporto tra l’ISE e i coefficienti attribuiti alla singola famiglia in funzione del numero dei componenti e delle caratteristiche del nucleo stesso.
Le novità riguarderanno la natura delle singole voci ricomprese nei macro-elementi dell’ISR e dell’ISP, nonché l’incidenza che determinate caratteristiche del nucleo familiare avranno nell’ottenimento del risultato finale.
Altro aspetto da rimarcare è l’ampliamento del “paniere” nel quale verranno conteggiate certe fonti di reddito sino al 2014 escluse dal calcolo.
Lo scopo è infatti quello di risalire a una panoramica più dettagliata delle entrate familiari, includendo gli importi soggetti a imposta sostitutiva, le rendite catastali dei beni immobiliari, gli assegni per il mantenimento dei figli, i trattamenti assistenziali e ogni altra componente reddituale esente da imposta, inclusi i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero e tassati esclusivamente nell’altro Stato.
La documentazione da presentare può riguardare tutte le seguenti voci:
• il patrimonio immobiliare posseduto in Italia e all’estero dal nucleo familiare;
• il patrimonio mobiliare (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ecc);
• i redditi non inclusi nel 730, percepiti nell’anno di riferimento, che sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta;
• i redditi esenti da imposta;
• i redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU;
• i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF e non erogati dall’INPS;
• i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamente all’estero;
• il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali dai residenti all’estero (iscritti all’AIRE) nel paese di residenza;
• i redditi fondiari di beni situati all’estero non locati soggetti alla disciplina dell’IVIE;
• i dati riguardanti gli autoveicoli e altri beni durevoli (motoveicoli, imbarcazioni, ecc).
Fonte: ACLI