CAF ACLI – Iva: acconto in scadenza il 27 dicembre

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Tra una settimana – 27 dicembre – scadranno i termini per versare l’acconto Iva per il 2018. A differenza dell’Irpef, per l’acconto Iva non è ammessa la rateizzazione, con l’obbligo, quindi, di pagarlo:

  • in un’unica soluzione tramite modello F24;
  • esclusivamente per via telematica;
  • e solo se di importo pari o superiore a € 103,29.

Per il versamento devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

  • 6013 se si è contribuenti mensili;
  • 6014 se si è contribuenti trimestrali.

Volendo l’importo dell’acconto può essere anche portato in compensazione ove presenti altre imposte o contributi a credito.

Una cosa, invece, che l’Iva in comune con l’acconto Irpef sono le modalità di calcolo. Anche per l’Iva infatti è prevista la possibilità di scegliere fra i due metodi:

  • storico;
  • previsionale.

In aggiunta il regolamento offre la possibilità di una terza via: il metodo analitico.

Il metodo storico è come sempre quello più comodo e sicuro. Non a caso, infatti, è la soluzione preferita dalla maggior parte dei contribuenti, proprio perché non implica nessun vero calcolo. Prevede in pratica che il versamento sia pari all’88% del saldo a debito relativo alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche inviate oppure alla dichiarazione Iva 2018 presentata per l’anno 2017. Di conseguenza, tenendo conto della regola citata all’inizio, se questo 88% è pari o superiore a 103,29 euro l’acconto va versato.

Viceversa, se il contribuente sceglie di calcolare l’acconto utilizzando il metodo previsionale, dovrà procedere ad una stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del periodo di riferimento (2018 appunto). Dovrà insomma farsi un’idea – il più precisa possibile – delle fatture che saranno emesse e ricevute entro la fine dell’anno. Qual è il rischio in questo caso? Ovviamente la “trappola” potrebbe essere quella di effettuare una stima al ribasso, e quindi, conseguentemente, versare un acconto più esiguo del dovuto. A quel punto scatterebbe la sanzione per carente versamento, pari al 30% degli importi dovuti e non versati.

In ultimo c’è il metodo della liquidazione analitica o intermedia, che consiste nel calcolare l’acconto sulla base di un’apposita liquidazione dell’imposta che tenga conto dell’Iva relativa a operazioni poste in essere fino al 20 dicembre 2018, ma non ancora fatturate o registrate, oppure annotate nel registro Iva delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e degli acquisti relativi al periodo:

  • dall’1 al 20 dicembre 2018 per i contribuenti mensili;
  • dall’1 ottobre al 20 dicembre 2018 per i contribuenti trimestrali.

Va considerato, infine, anche il riporto del saldo a credito (o del debito non superiore a € 25,82) relativo alla liquidazione del periodo precedente (novembre 2018 o terzo trimestre 2018).

Fonte: CAF ACLI