CAF ACLI. LA SPESA PER L’ASSISTENZA AI DISABILI È INTERAMENTE DEDUCIBILE

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modello-730Nel Modello 730 è possibile calcolare il rimborso delle spese mediche attraverso la deduzione, in misura intera, degli importi sostenuti per le cure generiche e per l’assistenza specifica destinata a persone riconosciute disabili ai sensi della legge 104/92. Bisogna distinguere il concetto di “disabilità” rispetto a quello di “non-autosufficienza”, poiché per le persone non autosufficienti vale la detraibilità al 19% dall’imposta lorda, e non la deducibilità dal reddito, delle spese di “assistenza personale”, anch’essa cosa ben diversa dall’assistenza specifica. L’assistenza specifica prevede, infatti, una qualifica professionale dal punto di vista medico-sanitario, ed è svolta dagli infermieri o dai dottori con prestazioni deducibili dal reddito imponibile, mentre per gli addetti all’assistenza personale, si intendono ad esempio gli assistenti familiari (badanti), che non sono obbligatoriamente in possesso di qualifica medico-sanitaria. Quest’ultimo tipo di assistenza, infatti, fa riferimento al “prendersi cura”, accudire la persona che versa in uno stato di non –autosufficienza e non fornisce un’assistenza medico-riabilitativa.

Per quanto riguarda il rimborso sulle spese sanitarie generiche o su quelle di assistenza specifica sostenute da (o a vantaggio di) persone disabili, compresi i familiari non fiscalmente a carico, la deduzione viene sì applicata in formula piena (cioè si toglie dal reddito lordo il 100% delle spese), ma non prevede l’inclusione di altre spese come quelle sostenute per analisi specialistiche o per interventi chirurgici, nonché quelle per l’acquisto di dispositivi medici, dal momento che queste sono inquadrate come spese sanitarie “classiche” detraibili al 19% sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro. Inoltre, non possono essere deducibili le spese sostenute per certe prestazioni specifiche rese da alcune figure professionali, come il pedagogista, che “secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall’Agenzia delle Entrate dal Ministero della Salute, non possono essere considerate professionisti sanitari, in quanto operanti nei servizi socio-educativi, socioassistenziali e socio-culturali”.

In pratica, secondo la classificazione fatta  dall’Agenzia delle Entrate, sono deducibili le spese mediche generiche (medicinali, prestazioni medico generiche, ecc.) nonché quelle di assistenza medico-specifica sostenute per:

  • l’assistenza infermieristica e riabilitativa;
  • il personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • il personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • il personale con la qualifica di educatore professionale;
  • il personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, “in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza specifica, anche se sono determinate sulla base di una percentuale forfetaria in applicazione di delibere regionali. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza”. Quindi nel caso in cui il disabile soggiorni in una struttura di ricovero, le spese di vitto o pernotto non possono chiaramente rientrare nel monte degli importi deducibili, e dovranno quindi essere indicate distintamente in fattura. In generale il contribuente dovrà essere in possesso di un documento certificante la spesa da cui si evinca l’inquadramento professionale del medico che ha reso la prestazione sanitaria oltre alla natura della prestazione stessa.

FONTE: CAF ACLI