A far più rumore sono stati lo sblocco delle clausole di salvaguardia e la tassazione – in formula piena – destinata agli enti non commerciali. In altre parole dal 2020 potremmo trovarci a pagare più Iva, mentre già dal 2019 l’associazionismo no profit (quindi tutta una serie di enti senza scopo di lucro che operano sui fronti “sociali” dell’istruzione, dell’assistenza, della cultura ecc.), si vedrà sottratta la possibilità di pagare le imposte in misura agevolata. Questo e altro porta in dotazione, sul fronte delle norme fiscali, la Legge di Bilancio 2019, da cui emerge in maniera abbastanza netta la scelta politica di dare una forte scossa al settore delle imprese.
Parliamo dunque di misure agevolative che grossomodo confermano, potenziandoli, alcuni regimi fiscali di favore già precedentemente introdotti (ad esempio il regime forfettario – adesso chiamato “flat tax” – per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, o la disciplina del cosiddetto “riporto delle perdite”) e che vanno appunto a toccare principalmente l’ambito produttivo delle aziende, delle società, degli investimenti. Ad esempio viene introdotta l’Ires “piatta”, abbassata dal 24 al 15%, su quelle parti di reddito d’impresa “corrispondenti agli utili reinvestiti”; misura, quest’ultima, che in buona sostanza si limita a offrire uno sconto (pur generoso) di nove punti percentuali, ma ritoccando, anche qui, un regime fiscale di favore già esistente. Oltretutto appare onestamente odioso il parallelo con la situazione (rovesciata) degli enti no profit, che l’Ires, invece, dovranno pagarsela in formula piena, non più al 12 ma al 24%, salvo le correzioni, promesse da Di Maio in primis, che col primo provvedimento utile cancelleranno questa norma ritenuta “sbagliata” dallo stesso vice-premier.
Fra le misure “inedite” appare la cosiddetta “Web-Tax”, vale a dire un’imposta che oltre un certo ammontare di ricavi verrà applicata alle imprese che operano nel settore dei servizi digitali. Viene poi introdotta la condivisibile (e già da tempo ventilata) cedolare secca sull’affitto degli immobili destinati all’utilizzo commerciale. Si fa inoltre notare l’imposta fissa del 15%, in sostituzione dell’Irpef, sui compensi legati alle lezioni private e alle ripetizioni, provvedimento però che nel “corpus” fiscale della manovra appare oggettivamente di non semplice applicazione, perché teso in sostanza a far emergere, sia pure con un’aliquota di favore, un reddito “fantasma” (e precario) come quello delle docenze “a domicilio”, che per definizione sono complicate, se non impossibili, da “tracciare”. Quindi in tal senso l’ottica premiale dell’aliquota “flat”, finalizzata a ispirare comportamenti di lealtà fiscale nei confronti dell’amministrazione, potrebbe lasciare il tempo che trova.
Guardando invece alle misure di cui andranno a beneficiare direttamente le famiglie, non può passare inosservata la proroga annuale, ormai di prassi in ogni manovra economica, dei bonus fiscali su ristrutturazioni, risparmio energetico (cosiddetto “eco-bonus”), acquisto di arredi ed elettrodomestici (cosiddetto “bonus mobili”), interventi di adeguamento antisismico (cosiddetto “sisma bonus”) e di sistemazione a verde delle aree scoperte (cosiddetto “bonus verde”, ultimo arrivato in senso cronologico perché introdotto per la prima volta dalla manovra dello scorso anno). Altra norma da segnalare è il “saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali emesse all’indirizzo dei contribuenti che si trovano in grave difficoltà economica, secondo la quale i debitori facenti parte di nuclei familiari entro una determinata soglia Isee, potranno pagare in misura ridotta gli importi loro addebitati su quelle stesse cartelle.
Le principali misure più nel dettaglio
Sterilizzazione clausole di salvaguardia Iva
Puntualmente, ogni anno, le aliquote Iva emergono come uno fra i tasti più delicati della manovra economica. In questo caso molto clamore hanno suscitato gli innalzamenti, messi in agenda a partire dal 2020, sia dell’aliquota ordinaria oggi al 22%, che di quella intermedia oggi al 10%. In parole povere torna a farsi avanti lo “spettro” dello sblocco delle “clausole di salvaguardia”, chiamate così appunto perché, laddove determinati obbiettivi di bilancio non dovessero essere centrati, interverrebbero “a salvaguardia” del loro raggiungimento queste clausole “riparatorie”, che costituiscono (costituirebbero) una sorta di piano-B. Per l’esattezza le clausole di salvaguardia sono nate sotto l’ultimo governo Berlusconi nel “torrido” (non solo in senso climatico) agosto 2011, sotto l’effetto della rovinosa crisi dei mercati, per “salvaguardare”, entro i ranghi dei vincoli Ue, i saldi di finanza pubblica. Da allora le clausole sono sempre state associate al rialzo delle aliquote Iva, cioè a dire: se gli effetti della manovra non fossero stati quelli sperati, si sarebbe ricorso, come extrema ratio, al rincaro dell’Iva. Ora, per quanto riguarda il solo 2019, il testo della Legge di Bilancio conferma la “sterilizzazione”, cioè il blocco sui temuti aumenti Iva. Viceversa, dal 2020, per l’aliquota intermedia del 10% è stato previsto un rialzo fino al 13%; mentre per quella ordinaria, pari al 22%, è stato previsto un incremento di 0,3 punti percentuali per il solo 2020 e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 2021.
Iva sui dispositivi medici
L’applicazione dell’Iva intermedia al 10%, già prevista per i medicinali, viene estesa anche ai dispositivi medici normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari.
Abrogazione riduzione Ires enti non a scopo di lucro e Iacp
Fiscalmente parlando, è una delle misure, o forse la misura, più discussa e contestata di tutta la manovra 2019, ovvero l’abolizione del dimezzamento dell’aliquota Ires per determinati enti “no profit” che svolgono attività sociali, culturali e attività con fini solidaristici, nonché nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari. Sostanzialmente viene abrogata la tassazione agevolata ai fini Ires, che dunque sarà applicata non più al 12 ma al 24% per i seguenti enti non commerciali:
- di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- di istruzione, studio, sperimentazione, interesse generale che non hanno fine di lucro;
- corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- istituti autonomi per le case popolari (Iacp), comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.
Estensione del “regime forfetario” e imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni
Introdotto per la prima volta nel 2015, il regime forfettario destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni conosce adesso con la manovra 2019 un ulteriore rafforzamento. È stato chiamato “forfettario” perché tale è la determinazione del reddito imponibile, forfettaria appunto, e non desunta secondo modalità ordinarie. In pratica all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti viene applicato un certo coefficiente di redditività che varia a seconda del codice Ateco associato all’attività esercitata. Quindi, secondo l’applicazione di questo coefficiente, sarà verificata la conformità o meno del reddito ai requisiti del regime. Dal punto di vista dell’onere fiscale, il principio è sempre quello dell’aliquota uniforme (o “flat”, per usare un termine in voga) che sostituisce la tassazione ordinaria (Iva/Irpef/Irap). L’aliquota anche nel 2019 resta fissata al 15%. Vengono però “allentati” i requisiti di accesso per godere del regime, ovvero:
- la soglia dei ricavi/compensi dell’attività viene innalzata da 50.000 a 65.000 euro;
- e in più sono eliminati sia il limite di 5.000 euro di spesa sostenuta per il personale (dipendenti e collaboratori) sia il limite di 20.000 euro del costo dei beni strumentali.
Inoltre, dal 2020, il regime agevolativo riguarderà anche i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, con ricavi/compensi tra 65.001 e 100.000 euro, ma con alcune differenze rispetto al 2019:
- il reddito si determinerà non più forfettariamente, ma nei modi ordinari;
- l’imposta sostituiva sarà del 20 anziché del 15%;
- resta fermo l’obbligo di fatturazione elettronica.
Lezioni private e ripetizioni
È questa la cosiddetta “flat tax” dei docenti a domicilio. Si dispone che dal 2019, i compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado, non concorreranno più al reddito complessivo, fermo restando l’obbligo di comunicazione dell’attività extra-scolastica da parte del docente all’amministrazione di appartenenza. Quindi, per intenderci, tali compensi non saranno più considerati come imponibile Irpef, ma sconteranno un’imposta sostitutiva pari al 15% (volendo sarà comunque possibile optare per l’applicazione dell’imposta ordinaria). L’imposta andrà versata alle stesse scadenze previste per l’Irpef. Un provvedimento delle Entrate, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, stabilirà le modalità attuative.
Perdite dei soggetti Irpef
È questa una delle misure che tendono ad agevolare e rivitalizzare il settore delle imprese, anche se di fatto non c’è nulla di nuovo sotto il sole: si tratta in buona sostanza di un’agevolazione già esistente, ma riproposta con alcune variazioni su tema. Anzitutto la disciplina del riporto delle perdite per persone fisiche, società di persone ed enti non commerciali, viene equiparata al regime previsto per le società di capitali. Breve inciso: generalmente tale agevolazione stabilisce che se si ha una perdita, questa può essere utilizzata (“riportata” appunto) per ridurre il reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi. Finora è stato previsto che il riporto delle perdite non potesse protrarsi oltre il quinto anno successivo. La manovra 2019 interviene invece su questo punto stabilendo al contrario il riporto illimitato delle perdite, quindi anche oltre il quinto anno, ma in misura non superiore all’80% del reddito imponibile.
Detrazioni fiscali in materia di mantenimento dei cani guida per i non vedenti
Sale a 1.000 euro la detrazione forfettaria per sostenere le spese dei non vedenti per il mantenimento dei cani guida nel limite di spesa di 510.000 euro per il 2019 e 290.000 euro dal 2021.
Ires al 15% per chi reinveste in beni strumentali e personale
L’Ires (ovvero Imposta sul reddito delle società) è stata soggetta negli anni a diversi ritocchi. Solo per citare una recente modifica, nel 2017 è passata dal 27,5 al 24%, e adesso la manovra giallo-verde ne dispone un ulteriore abbassamento dal 24 al 15%, ma per la sola parte di reddito corrispondente agli utili reinvestiti per l’incremento dei beni strumentali e del personale occupato (sia a tempo indeterminato che determinato). Tale misura coinvolge anche il reddito degli imprenditori individuali nonché delle Snc e delle Sas in regime di contabilità ordinaria. In questi casi, al reddito agevolabile si applicano le aliquote Irpef ridotte di nove punti percentuali, partendo da quella più elevata.
Cedolare secca per le locazioni di negozi e botteghe
La cedolare secca è stata finora applicata ai soli proventi da locazioni abitative. La possibilità, cioè, di optare per una tassa al 21 o 10% (a seconda della tipologia di contratto) in sostituzione dell’Irpef, ha coinvolto soltanto i cittadini privati possessori di immobili residenziali messi in affitto. Da tempo si ventilava però l’ipotesi di ampliarla alla locazione degli immobili commerciali, cosa che adesso viene messa in pratica con la manovra 2019, che per i contratti di locazione stipulati a partire dal prossimo 1° gennaio, relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, e di superficie fino a 600 mq, prevede la possibilità di avvalersi del regime di cedolare secca nella misura piena del 21%. L’opzione però non sarà esercitabile per i contratti stipulati nel 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto prima della scadenza naturale.
Introduzione dell’Imposta servizi digitali, cosiddetta “Web-Tax”
Viene istituita un’imposta applicata ai soggetti che prestano servizi digitali e che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano per prestazione – appunto – di servizi digitali. L’imposta si applica con un’aliquota del 3% sui ricavi e viene versata entro il mese successivo a ciascun trimestre. Al tempo stesso viene abrogata l’imposta sulle transazioni digitali già istituita dalla Legge di Bilancio 2018, che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Maggiorazione dell’ammortamento
Viene confermata per il prossimo anno la cosiddetta disciplina di “maggiorazione dell’ammortamento” che premia gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico (“Industria 4.0”). Di cosa si tratta? Tecnicamente è un beneficio fiscale che determina una deduzione in misura maggiorata rispetto all’investimento vero e proprio sostenuto dall’azienda. Saranno inoltre agevolabili anche gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ma a condizione che entro il 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La manovra a tal riguardo introduce percentuali diversificate a seconda dell’entità dell’investimento; la maggiorazione del costo di acquisizione sarà dunque pari:
- al 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- al 100% per gli investimenti compresi oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- al 50% per gli investimenti compresi oltre 10 e fino a 20 milioni di euro.
La maggiorazione non si applicherà invece sulla parte di investimenti eccedenti i 20 milioni.
Bonus casa: conferma delle detrazioni su lavori privati e condominiali
Vengono prorogate in blocco per il 2019, coi parametri già in vigore per il 2018, le detrazioni d’imposta relative a:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio (“bonus ristrutturazioni”);
- interventi finalizzati alla riqualificazione energetica di edifici esistenti (“eco-bonus”);
- interventi finalizzati all’adeguamento antisismico;
- acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili ristrutturati (“bonus mobili”);
- interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private (“bonus verde”).
Dimezzamento bonus “Ricerca e sviluppo”
Il credito d’imposta su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto per ora al 50% fino a un massimo annuale di 20 milioni di euro l’anno, viene dimezzato per ciascuna impresa su entrambi i lati, cioè:
- dal 50 passa al 25%,
- e il credito massimo concedibile si abbassa da 20 a 10 milioni.
Ne possono godere:
- tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano;
- le imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività di Ricerca e Sviluppo;
- le imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all’estero.
Proroga del credito di imposta Impresa 4.0
Viene confermata per l’anno d’imposta 2019 la disciplina del credito d’imposta sulle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale cosiddetto “Industria 4.0”. Fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, il credito verrà attribuito nella misura del:
- 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese;
- 40% delle spese ammissibili sostenute dalle medie imprese.
Infine, entro un limite massimo annuale di 200.000 euro, il credito verrà attribuito, nella misura del 30 per cento, alle grandi imprese.
Canone Rai
Per il 2019 e per gli anni successivi viene confermato il costo del Canone Tv per uso privato a 90 euro l’anno.
Definizione agevolata dei debiti tributari per i contribuenti in difficoltà economica
Oltre allo stralcio automatico delle mini-cartelle per i debiti fino a 1.000 euro affidati alla riscossione dal 2000 al 2010 già disposto nel Decreto fiscale, viene introdotto il cosiddetto “saldo e stralcio” delle cartelle emesse tra il 2000 e il 2017 per i soggetti che versano in grave difficoltà economica. I debiti, in pratica, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini Irpef e Iva, potranno essere pagati in misura ridotta, ovvero:
- il 16% a condizione che vi sia un coefficiente Isee non superiore a 8.500 euro;
- il 20% a condizione che vi sia un coefficiente Isee superiore a 8.500 euro e fino a 12.500 euro;
- il 35% a condizione che vi sia un coefficiente Isee superiore a 12.500 euro e fino a 20.000 euro.
Imposta sostitutiva per i titolari di pensioni estere che trasferiscono la propria residenza nel Mezzogiorno
Viene introdotto un regime fiscale opzionale (alternativo quindi alla tassazione ordinaria) per le persone fisiche titolari di redditi da pensione estera che trasferiscono la propria residenza in un Comune appartenente al territorio del Mezzogiorno con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. Tali soggetti possono quindi optare per l’assoggettamento dei redditi (di qualunque categoria e percepiti da fonte estera) ad una imposta sostitutiva calcolata in misura forfettaria con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.
Proroga della Card cultura per chi compie 18 anni
È confermata per i ragazzi che compiranno la maggiore età nel 2019 la cosiddetta “Card cultura” (meglio nota come Bonus 18app), cui vengono destinate risorse per 240 milioni di euro. Al fine, dunque, di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, la carta elettronica è utilizzabile per acquistare:
- biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- libri, musica registrata;
- titoli di accesso a musei;
- mostre ed eventi culturali;
- monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;
- nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
Per accedere alla card non sono previste soglie selettive Isee e le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile.
Luca Napolitano
Fonte: https://www.mycaf.it/it/