CAF ACLI. Modello Redditi: la proroga riguarda anche gli eredi

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Il dubbio purtroppo, in situazioni spiacevoli come la perdita di un familiare, si fa largo puntualmente nella stragrande maggioranza dei casi, a meno che il defunto non fosse nullatenente o avesse percepito redditi pari a zero. Non sempre infatti, anzi quasi mai, si potrebbe mettere la mano sul fuoco sul fatto che per il soggetto deceduto ricorrano le condizioni di esonero ai fini dichiarativi. Quindi la cosa più logica da fare è quella di chiedere aiuto a un CAF o a un intermediario abilitato (se ce n’è il bisogno si può anche ricorrere al nuovo servizio di elaborazione online di CAF ACLI).
Nel caso dunque dei soggetti deceduti per cui non ricorrano le condizioni di esonero dichiarativo, dovrà essere per forza uno degli eredi a presentare il Modello Redditi (ex Unico) per conto del familiare defunto, ovviamente in riferimento all’arco di tempo intercorso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data del decesso. Sul modello, quindi, oltre a indicare il codice fiscale e gli altri dati personali del de cuius, bisognerà compilare l’apposito riquadro riservato a chi presenta la dichiarazione per altri, indicando il codice carica “7” (che sta appunto per “Erede”) e trascrivendo la data del decesso nel campo “data carica”.
Orientativamente, più la data del decesso è successiva all’inizio dell’anno e più la possibilità di dover dichiarare in qualità di eredi aumenta. In ogni caso tutto dipende dal conguaglio effettuato o meno dal sostituto d’imposta sulla busta paga/pensione. Dev’essere chiaro, però, che per i soggetti deceduti l’unico modello utilizzabile è il Redditi. Il 730, quindi, va escluso a priori, ivi compreso quello “senza sostituto”, che pure spesse volte tende a confondere le acque, specialmente quando il deceduto, qualora fosse rimasto in vita, avrebbe potuto dichiarare col 730. 
Quanto alla scadenza da parte degli eredi, questa varia a seconda della data di decesso e della modalità di presentazione. Considerando la modalità telematica (in via autonoma o tramite intermediario) non va dimenticata la proroga al 31 ottobre 2017 per tutti i modelli Redditi. In effetti, per i soggetti deceduti nel 2016, o tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2017, il regolamento dispone l’invio della dichiarazione entro il termine ordinario del 30 settembre che quest’anno sarebbe slittato al 2 ottobre perché il 30 è caduto di sabato. Quindi, visto che il termine per gli eredi è comunque quello ordinario, e visto che il termine ordinario è stato prorogato al 31 ottobre 2017, automaticamente anche per gli eredi la data da segnare in rosso sul calendario è quella del 31/10.
Un’altra ragione per cui potrebbero sussistere le condizioni per fare la dichiarazione è l’eventuale presenza, da annualità precedenti, di crediti:

  • non richiesti a rimborso;
  • non utilizzati in compensazione;
  • mai rimborsati dal sostituto d’imposta.

In ogni caso tali crediti non potranno mai essere trasferiti dall’erede dichiarante nella sua dichiarazione dei redditi, ma potranno/dovranno essere solo rimborsati. Quindi, nel caso di un credito Irpef mai utilizzato e mai chiesto a rimborso, emerso da un Modello 730/2016 o da un Unico PF/2016, l’erede, per vederselo rimborsare, dovrà indicare tale importo al rigo RN36, colonna 2, del Modello Redditi PF/2017, come “eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione”.

Fonte: CAF ACLI