Nel caso dunque dei soggetti deceduti per cui non ricorrano le condizioni di esonero dichiarativo, dovrà essere per forza uno degli eredi a presentare il Modello Redditi (ex Unico) per conto del familiare defunto, ovviamente in riferimento all’arco di tempo intercorso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data del decesso. Sul modello, quindi, oltre a indicare il codice fiscale e gli altri dati personali del de cuius, bisognerà compilare l’apposito riquadro riservato a chi presenta la dichiarazione per altri, indicando il codice carica “7” (che sta appunto per “Erede”) e trascrivendo la data del decesso nel campo “data carica”.
Orientativamente, più la data del decesso è successiva all’inizio dell’anno e più la possibilità di dover dichiarare in qualità di eredi aumenta. In ogni caso tutto dipende dal conguaglio effettuato o meno dal sostituto d’imposta sulla busta paga/pensione. Dev’essere chiaro, però, che per i soggetti deceduti l’unico modello utilizzabile è il Redditi. Il 730, quindi, va escluso a priori, ivi compreso quello “senza sostituto”, che pure spesse volte tende a confondere le acque, specialmente quando il deceduto, qualora fosse rimasto in vita, avrebbe potuto dichiarare col 730.
Quanto alla scadenza da parte degli eredi, questa varia a seconda della data di decesso e della modalità di presentazione. Considerando la modalità telematica (in via autonoma o tramite intermediario) non va dimenticata la proroga al 31 ottobre 2017 per tutti i modelli Redditi. In effetti, per i soggetti deceduti nel 2016, o tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2017, il regolamento dispone l’invio della dichiarazione entro il termine ordinario del 30 settembre che quest’anno sarebbe slittato al 2 ottobre perché il 30 è caduto di sabato. Quindi, visto che il termine per gli eredi è comunque quello ordinario, e visto che il termine ordinario è stato prorogato al 31 ottobre 2017, automaticamente anche per gli eredi la data da segnare in rosso sul calendario è quella del 31/10.
Un’altra ragione per cui potrebbero sussistere le condizioni per fare la dichiarazione è l’eventuale presenza, da annualità precedenti, di crediti:
- non richiesti a rimborso;
- non utilizzati in compensazione;
- mai rimborsati dal sostituto d’imposta.
In ogni caso tali crediti non potranno mai essere trasferiti dall’erede dichiarante nella sua dichiarazione dei redditi, ma potranno/dovranno essere solo rimborsati. Quindi, nel caso di un credito Irpef mai utilizzato e mai chiesto a rimborso, emerso da un Modello 730/2016 o da un Unico PF/2016, l’erede, per vederselo rimborsare, dovrà indicare tale importo al rigo RN36, colonna 2, del Modello Redditi PF/2017, come “eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione”.