PATRONATO ACLI. Minori comunitari e Cittadinanza Italiana

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bambini-immigrati-1In base all’art. 4 comma 2 della legge 91/1992, i figli nati in Italia da genitori con cittadinanza comunitaria possono ottenere la cittadinanza italiana solo al compimento dei 18 anni, effettuando la dichiarazione di volontà entro il compimento del 19° anno. Con le disposizioni oggi in vigore, la richiesta di competenza spetta al Comune di residenza a cui il minore dovrà dimostrare di aver sempre risieduto dalla nascita, senza interruzioni in Italia. Il minore può avere la cittadinanza anche quando uno dei genitori comunitari ottiene la naturalizzazione per residenza; a tal fine si deve fare la richiesta dopo 4 anni di residenza legale, attuale e ininterrotta in Italia e dimostrare di possedere i mezzi economici adeguati.

Oltre al requisito della posizione reddituale, per ottenere la naturalizzazione è necessaria una valutazione del livello di integrazione sociale e linguistica e un’analisi della certificazione dei carichi pendenti e del casellario giudiziale.

Il progetto di legge sullo “ius soli temperato” è stato approvato con testo unificato il 13 ottobre scorso alla Camera e dovrà essere discusso al Senato, quindi non si possono conoscere le precise disposizioni relative allo Ius soli. Nonostante ciò, è opportuno accertarsi che almeno uno dei due genitori possieda l’attestato di soggiorno permanete che i cittadini Ue ottengono dopo 5 anni di regolare iscrizione anagrafica. Nel testo in discussione, il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini non comunitari e per quelli comunitari, sembra essere la condizione principale per il riconoscimento della cittadinanza ai figli di cittadini stranieri nati in Italia.

Fonte: ACLI