PATRONATO ACLI. Nessuna modifica dei limiti di reddito per l’assegno al nucleo familiare

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ASSEGNONUCLEO FAMarton25090L’assegno al nucleo familiare è corrisposto mensilmente ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare non superi determinati limiti, correlati al numero dei componenti, alla composizione della famiglia ed alla presenza di soggetti inabili al lavoro.
Per gli assegni in pagamento dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 restano confermati i livelli reddituali e gli importi mensili dello scorso anno, a loro volta fermi al 1 luglio 2015.
Ricordiamo che i lavoratori dipendenti – con esclusione dei lavoratori domestici ed agricoli per i quali è l’INPS ad erogare direttamente la prestazione – per ottenere il pagamento dell’assegno in busta paga devono presentare domanda al proprio datore di lavoro, utilizzando il modulo predisposto dall’Istituto ed allegando eventuale documentazione accessoria richiesta.
La domanda degli assegni ha un periodo di riferimento che va da luglio a giugno dell’anno successivo; di conseguenza, è necessario presentare la domanda di assegno al nucleo per il periodo che va dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018.
Se si è in possesso dei dati relativi ai redditi prodotti nel 2016, si può evitare che il datore di lavoro a luglio interrompa la corresponsione degli anf in busta paga presentando sollecitamente la domanda.
Il ritardo non comporta perdita del diritto: il datore di lavoro corrisponderà gli assegni arretrati, nel limite della prescrizione quinquennale.
Nella compilazione della domanda è necessario prestare attenzione all’individuazione dei componenti il nucleo familiare e all’indicazione dei redditi rilevanti.
La somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente deve essere pari o superiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.
Il reddito familiare da considerare ai fini della corresponsione dell’assegno è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno (ad es. per il periodo 1 luglio 2017 – 30 giugno 2018 si deve considerare il reddito prodotto nel 2016).
Ai fini del diritto all’assegno si considera la somma dei seguenti redditi imponibili fiscalmente:
Redditi da lavoro dipendente e assimilati
Redditi di qualsiasi natura
Redditi esenti da imposta

Fonte: PATRONATO ACLI