PATRONATO ACLI. Pensione di reversibilità: quando il vedovo si risposa

1928

Con la pensione ai superstiti il legislatore ha voluto tutelare il nucleo familiare che si trovi in una situazione di disagio economico per la morte del congiunto lavoratore o pensionato.
La legge individua puntualmente i soggetti beneficiari della pensione riconoscendo una particolare tutela al coniuge a cui, dal 2016, è equiparato l’unito civilmente.
L’importo dell’assegno di reversibilità è pari al 60% della pensione che il congiunto aveva in pagamento (o aveva maturato se non ancora pensionato).
Il totale così calcolato può esser soggetto ad una ulteriore riduzione in presenza di redditi personali (esclusa la pensione di reversibilità) superiori a determinate soglie.
I limiti di cumulabilità della pensione con i redditi del coniuge superstite sono stati introdotti dalla L. 335/95 e non operano nel caso che il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili.
Con nuove nozze o una nuova unione, si decade dal trattamento di pensione, ma si ha diritto ad ottenere ad un assegno “di buonuscita” pari a due annualità della pensione di reversibilità (26 mensilità) nella misura in pagamento alla data della celebrazione del matrimonio/unione.
Se la pensione è integrata al trattamento minimo, la liquidazione della doppia annualità tiene conto anche della integrazione.
La doppia annualità non è liquidata d’ufficio ma a domanda. Se a risposarsi è il coniuge divorziato titolare della reversibilità o di una sua quota, questo, oltre a perdere la pensione, non ha diritto alla doppia annualità.
Una eventuale dichiarazione di nullità del secondo matrimonio/unione, fa ritenere quel legame come mai esistito, in questo caso è possibile chiedere il ripristino della pensione ai superstiti. La pensione ai superstiti sarà ripristinata dalla data della revoca, l’INPS porrà in pagamento i ratei non prescritti e provvederà al recupero della doppia annualità eventualmente erogata.
Nel caso che a mancare sia un lavoratore non ancora titolare di pensione, la reversibilità spetta a condizione se il defunto, in vita, aveva perfezionato un minimo di contribuzione: almeno 15 anni di contributi versati in qualunque epoca o, in alternativa, almeno 5 anni di contributi di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la morte del defunto. In mancanza di queste condizioni, purtroppo non è possibile accedere alla prestazione.

Fonte: PATRONATO ACLI