La legge di bilancio del 2017 ha istituito dal 1° gennaio 2017 un contributo economico di 800 euroche può essere richiesto dalla futura mamma una volta compiuto il settimo mese di gravidanza o al momento dell’adozione del minore.
La norma istitutiva non ha previsto altre particolari condizioni, né di carattere reddituale o di bisogno né condizioni relative alla nazionalità della richiedente e, neppure, ha rimandato ad alcun decreto attuativo la definizione dei requisiti.
Ciononostante l’Inps nel diramare le circolari applicative e nel predisporre la procedura telematica ha previsto che il contributo dovesse essere riservato alle sole madri residenti in Italia che fossero:
- cittadine italiane
- cittadine comunitarie
- cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria
- cittadine non comunitarie, ma solo se in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
- cittadine non comunitarie in possesso di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dal Dlgs n. 30/2007.
Ricordiamo che presso gli sportelli del Patronato Acli è possibile inoltrare le domanda di “premio alla nascita”.