La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto, a sostegno dei nuclei familiari, il “Bonus bebè”, assegno di natalità erogato per i bambini nati o adottati nel triennio compreso tra il 1° Gennaio 2015 e il 31 Dicembre 2017.
Il genitore, anche affidatario, per poter richiedere il bonus deve possedere al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;
- in caso di cittadino extracomunitario è richiesta la titolarità del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. I cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria sono equiparati ai cittadini italiani;
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio.
La domanda va presentata, per via telematica, all’Inps entro 90 giorni dalla nascita o adozione. Per i minori nati o adottati prima della pubblicazione del decreto attuativo (27/04/2015), la scadenza dei 90 giorni è fissata il 27 luglio 2015 con riconoscimento del beneficio a partire dal mese della nascita o dell’ingresso in famiglia. Qualora la domanda sia presentata oltre i termini, l’assegno decorre dal mese di presentazione con la perdita delle mensilità arretrate.
I beneficiari decadono dal bonus nei seguenti casi:
- successivo superamento dei limiti Isee;
- decesso del figlio;
- revoca dell’adozione;
- decadenza dalla responsabilità genitoriale;
- affidamento del figlio a terzi;
- affidamento esclusivo del figlio al genitore che non abbia presentato la domanda.
Fonte: ACLI