Alcuni mesi fa ho subito un infortunio in itinere. Ora il medico Inail ha chiuso l’infortunio e dovrei tornare al lavoro, ma non me la sento. Cosa posso fare?
Il certificato di guarigione clinica rilasciato al lavoratore non può essere impugnato, e quindi il lavoratore è formalmente tenuto a presentarsi al lavoro.
Recarsi dal proprio medico di base per farsi rilasciare un certificato di riammissione/riapertura dell’infortunio non è consigliabile, e può determinare una serie di problematiche in ordine all’indennizzabilità dell’assenza. Se infatti il medico dell’Inail non esprimerà un parere concorde con il medico di base, l’assenza dal lavoro sarà trattata come malattia comune, e quindi si avranno rimbalzi di competenze tra Inail e Inps in merito all’indennità da erogare.
Se l’impossibilità a recarsi al lavoro è legata a problemi di salute non dipendenti dall’infortunio, il medico di base potrà tuttavia rilasciare un certificato di malattia comune.
E’ quindi buona prassi presentarsi al lavoro: se si è impossibilitati a svolgere l’attività lavorativa, vuoi per il riacutizzarsi di un dolore, vuoi per la pericolosità per sé o per gli altri lavoratori, vuoi per l’emergere di ulteriori lesioni, il lavoratore potrà allontanarsi e rivolgersi al pronto soccorso per la riapertura dell’infortunio, o per la diversa diagnosi di malattia comune. La chiusura dell’infortunio, infatti, corrisponde al momento di stabilizzazione dei postumi, detta anche guarigione clinica. Il medico dell’Inail dichiara che le lesioni riportate nell’infortunio (o prodotte dalla malattia professionale) non possono migliorare con ulteriori riposo e terapie, e che i postumi permanenti si sono stabilizzati.
Può quindi accadere che il lavoratore dichiarato clinicamente guarito, abbia menomazioni tali per le quali non sia possibile riprendere il lavoro, in questo caso sarà il medico aziendale a indicare se il lavoratore è ancora idoneo alle proprie mansioni, magari con limitazioni o particolari prescrizioni, o se debba essere assegnato a mansioni diverse o, ancora, se il lavoratore non sia più idoneo.
Fonte: ACLI