PATRONATO ACLI. Soggiorno per motivi di famiglia e divorzio

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coppia-mista_carta_di_soggiorno_per_famigliaI cittadini stranieri coniugati con cittadini italiani ottengono la Carta di soggiorno per familiari di cittadini Ue, in base al decreto legislativo numero 30 del 2007 che regola il diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari a circolare e soggiornare liberamente nel territorio dello Stato. Con tale Carta, allo scadere dei 5 anni di soggiorno in via continuativa sul territorio nazionale, è possibile richiedere la Carta di soggiorno permanente.

L’articolo 12 dello stesso decreto stabilisce il mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari anche in caso di divorzio o di annullamento del matrimonio. Bisogna però distinguere due casi:

  • coloro che abbiano già acquisito il diritto al soggiorno permanente in base all’articolo 14 del decreto, lo mantengono senza dover soddisfare ulteriori requisiti;
  • coloro che non hanno ancora acquisito il diritto al soggiorno permanente.

Quest’ultimi devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • il matrimonio deve essere durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell’inizio del procedimento di divorzio o annullamento;
  • il coniuge straniero deve aver ottenuto l’affidamento dei figli in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;
  • l’interessato risulti parte offesa in procedimento penale per reati contro la persona commessi nell’ambito familiare;
  • il coniuge straniero beneficia di un diritto di visita al figlio minore da svolgersi nel territorio nazionale.

Inoltre, congiuntamente a tali condizioni, il diritto di soggiorno è comunque subordinato al possesso di un lavoro autonomo o subordinato, oppure alla disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e i propri familiari e assicurazione sanitaria al fine di non gravare sul sistema di assistenza sociale dello Stato.

Chi si trova in una delle condizioni descritte, recandosi direttamente in questura potrà richiedere la Carta di soggiorno permanente, portando la documentazione relativa al suo contratto di lavoro e al reddito. Altrimenti, nel caso invece non si verifichino le condizioni suddette, le verrà comunque rilasciato un permesso di soggiorno ordinario per motivi di lavoro subordinato.

La conversione da motivi familiari a motivi di lavoro o studio è prevista in caso di divorzio, separazione legale o decesso del coniuge anche per i cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari, per ricongiungimento familiare o coesione con altro cittadino straniero regolarmente soggiornante.

Fonte: ACLI