Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2019
Non c’è da perdere tempo, la campanella è suonata. Il termine per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio per i dipendenti della scuola è fissato al 12 dicembre 2018 per il personale docente, educativo ed ATA, e al 28 febbraio 2019 per i dirigenti scolastici.
Il Miur, con nota del 16 novembre 2018, comunica che le domande di cessazione dal servizio devono essere presentate con le seguenti modalità:
- – il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, compresi gli insegnanti di religione, utilizza la procedura web POLIS “Istanze on line”;
- – al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea;
- – il personale delle province di Trento Bolzano ed Aosta presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità.
Nel compilare la domanda di cessazione è necessario che il richiedente dichiari espressamente la volontà di cessare comunque, o di rimanere in servizio, una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.
Per le dimissioni relative all’utilizzo dell’istituto dell’APE sociale, in vista di modifiche normative, è prevista una specifica circolare.
E la domanda di pensione?
Per chi ha maturato il diritto alla pensione, la procedura delle dimissioni non basta.
È necessario inviare apposita domanda telematica all’INPS. Le scadenze del 12 dicembre 2018 e del 28 febbraio 2019 non riguardano infatti la domanda di pensione ma solo quella delle dimissioni volontarie.
La domanda di pensione va presentata in modalità esclusivamente telematica alla sede Inps competente in base alla sede di servizio.
Anche per quest’anno la circolare Miur ribadisce il ruolo ufficiale dei Patronati come soggetti legittimati a rappresentare ed assistere il lavoratore in sede di invio delle domande di pensione.
Quali i requisiti per poter andare in pensione dal 1° settembre 2019?
Per esigenze di sintesi ci riferiamo ai soli lavoratori del sistema misto, vale a dire a coloro che sono in possesso di almeno 1 contributo accreditato alla data del 31.12.1995:
Pensione di vecchiaia
- per uomini e donne: 20 anni di contributi entro il 31 agosto 2019 e 67 anni di età entro il 31 dicembre 2019
Pensione anticipata
- per le donne: 42 anni e 3 mesi di contributi entro il 31 dicembre 2019
- per gli uomini: 43 anni e 3 mesi di contributi entro il 31 dicembre 2019
Opzione donna
Per le sole donne resta in vigore la norma prevista dalla Legge 243/2004, che consente l’accesso alla pensione da inizio anno scolastico (1° settembre 2019, per quest’anno), con 57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva, entrambi maturati entro il 31 dicembre 2015.
I 35 anni di anzianità contributiva nel pubblico impiego si intendono raggiunti con il compimento di 34 anni, 11 mesi e 16 giorni di contribuzione (cosiddetto “arrotondamento”).
L’assegno pensionistico verrà conteggiato per intero col sistema contributivo.
Consulenza su misura
Gli Operatori del Patronato Acli sono a tua disposizione per verificare il diritto alla pensione e assisterti passo dopo passo nella compilazione e invio della domanda telematica all’Inps.
Fonte: https://www.patronato.acli.it/