E’ bene che tutti sappiano che è possibile riscattare il periodo in cui si è svolto il Servizio Civile Nazionale ai fini sia del raggiungimento del diritto a pensione sia dell’incremento dell’assegno pensionistico.
La normativa ha subìto delle modifiche per quanto riguarda i criteri di computo del riscatto.
Vediamo come:
– per chi ha prestato il Servizio Civile prima del 31 dicembre 2005 (i cosiddetti “obiettori di coscienza”), questo è riconosciuto, così come succede per il servizio di leva, come contribuzione figurativa direttamente dall’Istituto di Previdenza Nazionale.
– i volontari in attivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e fino 31 dicembre 2008 hanno il riconoscimento della contribuzione figurativa a carico del fondo nazionale per il Servizio Civile, ma nella sola gestione separata, previa iscrizione alla stessa
– per chi ha prestato servizio dopo il 1° gennaio 2009 le cose cambiano nettamente. Il periodo è riscattabile, totalmente o in parte, ma a carico del cittadino, il quale, a seguito di specifica domanda, può pagare la somma in una unica soluzione oppure a rate, fino a un massimo di 120 mensili, senza interessi.
Questi ultimi possono scegliere il fondo pensionistico in cui chiedere il riscatto (AGO – Assicurazione Generale Obbligatoria oppure gestione separata) a patto che, nel fondo scelto, si possa far valere almeno un contributo obbligatorio.
È possibile presentare la domanda di riscatto del Servizio Civile in qualsiasi momento, secondo il sistema in vigore nel momento in cui esso è stato svolto: retributivo per periodi da riscattare prima del 31 dicembre 1995, contributivo per periodi successivi e l’onere per il riscatto dei contributi è deducibile fiscalmente in sede di dichiarazione dei redditi.
Fonte: PATRONATO ACLI