Ci arriva dal comma 353 della Legge di Bilancio 2017, nel quale viene disposto che “a decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall’INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione”.
La Circolare Inps chiarisce in primis quali sono i requisiti per poter usufruire del premio. Per usufruire del premio non sarà richiesto l’Isee, quindi la possibilità o meno di goderne non sarà decisa sulla base dell’indice di ricchezza reddituale/patrimoniale del nucleo.
“Il premio alla natalità – scrive l’Inps – è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti :
- residenza in Italia;
- cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane (art. 27 del D.Lgs. 251/2007);
- per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del D. Lgs 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli art. 10 e 17 del D. Lgs. 30/2007”;
“Il beneficio di 800 euro – prosegue la Circolare Inps – può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
- compimento del 7° mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983”.
Per presentare la domanda (sulle modalità di presentazione c’è ancora il riserbo dell’Inps) bisognerà quindi attendere il compimento del 7° mese di gravidanza. La domanda stessa andrà accompagnata con la certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la presunta data del parto. Se invece la domanda sarà presentata in relazione al parto, la madre nell’istanza dovrà autocertificare la data del parto e le generalità del bambino.
In caso infine di adozione o affidamento preadottivo l’Inps richiama le istruzioni già contenute nella Circolare 47/2012, ovvero: se la richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario che servirà all’istituto per accorciare i tempi di definizione della domanda (cioè la sentenza definitiva di adozione o il provvedimento di affidamento preadottivo), è “necessario riportare gli elementi che consentano il reperimento del provvedimento stesso presso l’Amministrazione che lo detiene (sezione del tribunale, data di deposito della sentenza e relativo numero)”.
Fonte: CAF ACLI