Ai fini della detrazione sugli interessi passivi “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente”. Tra i familiari rientrano anche i coniugi separati “finché non interviene l’annotazione della sentenza di divorzio”, mentre, “in caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari”, tra i quali però non sarà inclusa l’ex moglie. Sostanzialmente, in presenza di una coppia separata, con un mutuo sull’ex casa coniugale, il coniuge trasferito e intestatario del contratto potrebbe continuare a godere delle detrazioni dal momento che i coniugi separati sono annoverati tra i familiari, a meno che non si trasferisca in un’altra abitazione di sua proprietà (l’abitazione principale, infatti, può essere soltanto una). Laddove invece intervenga il divorzio, il coniuge trasferito potrebbe continuare a richiedere il beneficio soltanto se nell’immobile continuassero a vivere altri suoi familiari in aggiunta all’ex coniuge (ad esempio i figli), ferma restando la condizione di non trasferirsi in un’altra abitazione di sua proprietà.
FONTE: ACLI