In questo momento eccezionale, di emergenza pandemica e di conseguente crisi economica, si conferma la convinzione che il ricorso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese ed i consumatori rappresenti il miglior strumento per fronteggiare l’eccezionale emergenza economica causata dalla pandemia.
Una condizione catastrofica per gran parte del mondo delle imprese e dei consumatori.
Nel settore del commercio non alimentare e dei servizi nel corso del 2020 sono sparite dal mercato oltre 240.000 imprese; nella medesima situazione versano i lavoratori autonomi (soggetti titolari di partita IVA operanti senza alcun tipo di organizzazione societaria), per i quali si stima la chiusura dell’attività per circa 200.000 professionisti, ordinistici e non ( Ufficio Studi Confcommercio 28/12 /2020).
Ebbene la ripartenza è una possibilità concreta: tutti coloro che hanno subito la chiusura forzata della propria attività con perdite economiche, possono ottenere l’esdebitazione in tempi rapidi e a spese contenute.
Un piano di ristrutturazione (senza accordo); uno strumento simile a quello in vigore da tempo negli USA, che offre la possibilità anche ai privati di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ed arrivare all’”esdebitazione” definitiva.
Si tratta di chiudere una volta per tutte i conti con i creditori; una procedura ad hoc per il consumatore in virtù della quale non è necessario l’accordo col creditore.
Se non si trova una convergenza, è sufficiente che il debitore faccia predisporre un “piano di ristrutturazione”(art. 67 e ss CCII) da parte di un apposito organismo di composizione della crisi; quest’ultimo, soggetto terzo, avrà la funzione di garante circa l’ attendibilità del piano.
Qui di seguito i requisiti soggettivi dai quali non può prescindersi, ovvero che il consumatore in stato di sovraindebitamento:
- non sia già stato esdebitato nei 5 anni precedenti la proposta;
- non abbia beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
- non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Tale normativa entrerà a pieno regime a far data dal 1^ settembre 2021, ma essenzialmente è già vigente grazie alle innovazioni apportate alla Legge n.3 del 2012 dalla legge del 18 dicembre 2020 nr.176 ed è nota come piano del Consumatore.
Novità degna di nota è che l’ OCC dovrà indicare nella relazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.
Vi è di più: è prevista la falcidia e la ristrutturazione di debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio , del TFR o della pensione; in tal modo è previsto uno stralcio del credito vantato dal cessionario del quinto dello stipendio, negli stessi termini previsti per gli altri creditori.
Offrire una seconda possibilità a coloro che a causa della pandemia hanno visto sfumare il progetto di lavoro sul quale avevano creduto ed investito, è una chance concreta, fattibile e, per certi versi, sorprendente.
Un piano di ristrutturazione dei debito è un modo per non affidare le sorti finanziarie (e non solo delle famiglie) agli strozzini ed salvaguardare le famiglie dal mondo dell’illegalità, conseguendo un risultato non solo in termini economici ma anche e soprattutto sociale
Lara Mutascio ed Antonio Lonardo
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