PATRONATO ACLI. Indennità NASPI per i lavoratori agricoli

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PATRONATO ACLI. lavoratori agricoliÈ lavoratore agricolo colui che presta la propria opera presso un imprenditore agricolo che è, come definito dall’art. 2135 c.c., “[…] chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse“.
Sotto il profilo della tutela previdenziale i lavoratori agricoli dipendenti sono assoggettati, alla stregua della generalità dei lavoratori subordinati nei settori produttivi non agricoli, all’obbligo dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Inoltre, da sempre, la disciplina previdenziale dei lavoratori agricoli è speciale perché legata alla modalità con cui si svolge il lavoro agricolo: precarietà e stagionalità.
Al lavoratore agricolo a tempo determinato (OTD) o a tempo indeterminato (OTI) nel caso di esclusività o prevalenza dell’attività agricola:

  1. non poteva essere riconosciuta l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola se, nel biennio precedente il licenziamento, poteva fare valere contributi contro la disoccupazione involontaria versati esclusivamente o prevalentemente nel settore agricolo;
  2. non poteva essere riconosciuta l’indennità ASpI, nei confronti di un lavoratore che abbia svolto prevalentemente attività agricola nel biennio;
  3. non può esser riconosciuta l’indennità NASpI se nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro vi è prevalenza di attività agricola.

Lo ha ribadito l’INPS forte di una recente pronuncia della Corte Costituzionale (194 del 14/07/2017) che ha dichiarato la non illegittimità delle norme che limitano l’accesso alla disoccupazione non agricola.
Un lavoratore agricolo con qualifica di operaio a tempo indeterminato (OTI) licenziato il 31 dicembre dopo aver svolto attività lavorativa per l’intero anno, non avrà riconosciuta l’indennità di disoccupazione agricola in quanto non residuano giornate da coprire nell’anno.
E non avrà liquidata neppure l’indennità NASpI, fatto salvo il caso in cui nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro non possa far valere prevalenza di attività lavorativa non agricola.

Fonte: PATRONATO ACLI